INCOTERMS 2020, quali le novità?
Con la compravendita internazionale è nata l’esigenza di formalizzare il rapporto tra le parti, venditore e compratore e l’anello che li congiunge, il vettore e di stabilire il luogo fisico dove avviene il passaggio di proprietà.
Inoltre il contratto deve stabilire chi lo stipula, chi si accolla le spese di spedizione e doganali, chi si accolla i rischi dei danni alle merci e chi stipula la garanzia assicurativa.
Per facilitare questo compito sono nate nel 1936 le regole INCOTERMS, create dalla Camera di Commercio Internazionale per l’utilizzo dei termini commerciali, usati nei contratti di compravendita, che individuano responsabilità, spese e rischi connessi alla consegna delle merci.
Nello specifico trattano le relazioni tra venditori e compratori regolamentando:
- Il luogo in cui avviene la consegna della merce
- Il momento in cui i rischi di perdita e danni si trasferiscono dal venditore al compratore
- La ripartizione tra venditore e compratore delle spese di spedizione, doganali, trasporto e accessorie.
Non sono un contratto di trasporto e disciplinano solo alcuni aspetti specifici del contratto di compravendita.
Quindi non regolamentano:
- Dilazioni di pagamento e tipo di moneta usata
- Trasferimento della proprietà
- Violazione del contratto di compravendita
- Garanzie offerte del venditore
- Esoneri da responsabilità
Le regole Incoterms non sono obbligatorie e sono prive di efficacia vincolante diretta.
Le regole Incoterms variano a secondo della modalità di trasporto utilizzata per trasferire dal venditore al compratore la merce.
Ci sono regole applicabili a tutte le modalità (terrestre, aereo, navale) mentre alcune sono applicabili solo alla modalità navale e cabotaggio, sia marittimo che utilizzando vie di acque interne.
Oramai è prassi che ogni dieci anni avvenga una rivisitazione dei termini Incoterms per renderli più moderni e attuabili visto il cambiamento continuo e globale delle transazioni internazionali.
Di fatto tra gli Incoterms 2010 e gli Incoterms 2020 non ci sono stati stravolgimenti ma solo aggiustamenti anche perché, considerate le culture economiche diverse che devono interagire un cambiamento radicale presuppone salti culturali.
Quali sono le novità sostanziali?
- Una introduzione più dettagliata e un riordino degli articoli, disposti con una più logica sequenza maggiormente compatibile con le formalità esecutive.
- Rivisitazione e aggiornamento della nota esplicativa che precede ogni singola regola
- Cambiamento acronimo da DAT (Delivered at Terminal) in DPU (Delivered at Place Unloaded)
- Possibilità di organizzare il Trasporto con mezzi propri
- Differenzazione della portata assicurativa tra CIP (Cost Insurance Freight) che diventa di fatto una assicurazione All Risks e CIF (Cost Insurance Freight) che resta invariata garantendo la copertura assicurativa minima.
- Più chiara formulazione degli obblighi relativi ai requisiti di sicurezza nel trasporto
- Elencazione più dettagliata dei costi, raggruppati in un solo articolo
- Prevista la possibilità di vendita a catena
- Nuove regole FCA dove è prevista, concordato tra le parti, di rilascio da parte del venditore di una Polizza di carico On Board, quando la presa in carico della merce da parte del vettore avvenga in un punto interno del Paese esportatore (Place of Receipt) anziché al porto di caricazione.
Ricapitolando quindi gli Incoterms 2020 diventano i seguenti:
1° gruppo, qualsiasi modalità di trasporto

2° gruppo, solo trasporto marittimo e vie navigazione interne

Importante, il luogo convenuto è il luogo dove il venditore si impegna a consegnare le merci al compratore e deve essere definito con la massima precisione. Ciascuna sigla deve essere seguita da una località geografica, sia esso un porto o un magazzino.
Bene, ora non ci resta che aggiornare, partendo dai nuovi contratti, gli incoterms sopra descritti.
Fondamentale è scrivere vicino ad ogni regola di resa “ Incoterms 2020” (es. EXW Incoterms 2020), per rendere applicabile la stessa.

