INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS)
Con il termine “Incoterms” (contrazione di INternational COmmercial TERMS) si indica la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un'altra. Essi sono fissati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC – International Chamber of Commerce).
La prima versione degli Inconterms fu realizzata nel 2000 (da qui il nome “Incoterms 2000”); successivamente, tali clausole sono state riviste e modificate: tale revisione è nota con il nome di “Incoterms 2010” e prevede 11 diverse clausole contrattuali che differiscono a seconda della ripartizione dei costi e dei rischi connessi al trasporto internazionale delle merci tra buyer e seller; esse sono organizzate in quattro gruppi.
Eccole di seguito riportate:
- Gruppo E (derivato da ex, cioè partenza):
- EXW: Ex Works
- Gruppo F (derivato da free, cioè trasporto non pagato):
- FCA: Free Carrier
- FAS: Free Alongside Ship
- FOB: Free On Board
- Gruppo C (derivato da cost, cioè trasporto pagato in partenza):
- CFR: Cost and Freight
- CIF: Cost, Insurance and Freight
- CPT: Carriage Paid To
- CIP: Carriage and Insurance Paid to
- Gruppo D (derivato da destination, cioè arrivo):
- DAT: Delivery At Terminal
- DAP: Delivery At Place
- DDP: Delivered Duty Paid
Man mano che si scorre l’elenco riportato diminuiscono gli obblighi e i rischi in capo all’acquirente, specularmente crescono quelli per il venditore.
Rispetto agli “Incoterms 2000”, gli “Incoterms 2010” differiscono per la razionalizzazione all’interno delle sigle DAT e DAP di altre 4 clausole (DAF – Delivered At Frontier, DES – Delivered Ex Ship, DEQ – Delivered Ex Quay, DDU – Delivered Duty Unpaid); inoltre è stato specificato come le rese FAS, FOB, CFR e CIF siano utilizzabili solo per il trasporto marittimo o per vie d’acqua interne, mentre le restanti possono essere adoperate anche per qualsiasi altro tipo di trasporto.
Il seguente schema mostra in maniera visuale il passaggio di obblighi e rischi tra le due parti (con le eventuali esclusioni di costo), l’obbligo di stipula di un contratto di trasporto e/o di assicurazione, a chi compete lo sdoganamento in import e in export della merce e, infine, le modalità di trasporto a cui sono applicabili.


