La pesatura container: prime sanzioni
Con il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) sono state approvate le “linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (verified gross mass packed container - vgm) ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014”, fornendo “indicazioni tecniche in merito all’individuazione degli strumenti calibrati e certificati in base agli standard normativi nazionali nonché all’individuazione di un metodo certificato ed approvato, per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore»” per soddisfare la “obbligatorietà della determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» prima dell’imbarco”.
Le linee guida hanno trovato applicazione ai contenitori trasportati su unità “impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili”, a decorrere dal 1 luglio 2016.
Scopo della disciplina è incrementare la sicurezza delle navi, dei lavoratori, della navigazione marittima e del mare in generale, nonché della movimentazione; del trasporto e del posizionamento sulla nave dei container, attraverso la verifica e attestazione del peso complessivo del container.
L’accertamento della “verified gross mass packed container (VGM)” costituisce il presupposto in base a cui il Comandante della nave è messo in condizione di predisporre correttamente il piano di stivaggio della nave avendo la disponibilità di tutti i dati necessari a posizionare il carico uniformemente, per prevenire sinistri durante la navigazione, cosicché si è reso necessario istruire un meccanismo attraverso il quale fosse possibile verificare il peso lordo (e complessivo) dei contenitori imbarcati.
Il soggetto obbligato ad indicare la VGM al Comandante della nave (o, per esso, all’armatore) e al terminalista portuale è lo shipper, inteso come il soggetto indicato nella polizza di carico o nel documento di trasporto multimodale come shipper, e/o quello (ovvero quello in cui nome o per conto) un contratto di trasporto è stato stipulato con una compagnia marittima.
Dopo una prima fase applicativa in cui le autorità preposte ad effettuare in controlli si sono astenute dal comminare sanzioni, nel mese di ottobre dell’anno scorso la Capitaneria di Porto di Genova (prima in Italia) ha iniziato a contestare la mancata comunicazione della VGM, facendo applicazione del primo comma dell’art. 1174 cod. nav. in base al quale “chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 6.197 euro”.
Il nostro studio è direttamente coinvolto nella vicenda, assistendo lo shipper ed il suo legale rappresentante nel procedimento amministrativo tutt’ora volto a farne valere le ragioni, cosicché non è opportuno in questa sede entrare nel merito della vicenda, per evidenti ragioni di riservatezza, fermo restando che il provvedimento assunto dalla Capitaneria presta il fianco a numerose critiche.
Il nostro studio è come sempre a disposizione per fornirvi ogni ulteriore approfondimento e chiarimento, nonché per assistervi nella difesa dei vostri diritti, mettendo a vostra disposizione tutta la sua competenza ed esperienza.