L’articolo 46 ter della legge 298/74 e la compilazione della CMR
Ai sensi dell’articolo 46 ter della legge 298/74 (introdotto dalle legge di stabilità 2016), comma 3, “fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, dove la prova documentale richiamata dalla norma include, tra l’altro, la lettera di vettura internazionale CMR ed il richiamo alle norme di sua corretta compilazione si riferisce al testo della Convenzione.
Da quando è stata introdotta questa nuova norma, destinata da un lato a colmare la lacuna normativa conseguente alla soppressione dell’obbligo della scheda di trasporto e, dall’altra, di costituire strumento attraverso cui combattere il fenomeno dell’abusivismo (con particolare riferimento ai trasporti eseguiti in violazione della normativa che disciplina il di cabotaggio), gli organi prepositi ai controlli su strada hanno elevato un numero estremamente consistente di contravvenzioni, applicando criteri di valutazione dei documenti di accompagnamento della merce viaggiante estremamene rigidi e formali.
La convezione CMR (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978), prevede all’articolo 6, comma 1, che la lettera di vettura internazionale contenga almeno le seguenti indicazioni:
- luogo e data della sua compilazione;
- nome e indirizzo del mittente;
- nome e indirizzo del vettore;
- luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
- nome e indirizzo del destinatario;
- denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
- numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
- peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
- spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
- istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
- indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione”.
Occorre quindi che la lettera di vettura sia compilata con particolare attenzione e cura, per evitare che, nel caso di controlli su strada, vengano comminate sanzioni, tanto al vettore quanto al committente del trasporto.
Al proposito, è opportuno ricordare che, la CMR non individua il soggetto cui compete la compilazione della lettera di vettura, limitandosi a stabilire, all’articolo 5, comma 1, che “la lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore”.
Il secessivo articolo 7 della Convezione, peraltro, prevede che “il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza”, tra l’altro, “delle indicazioni citate nell'articolo 6 paragrafo 1 b, d, e, f, g, h e”, aggiungendo altresì che nel caso in cui la lettera di vettura sia stata compilata dal vettore “si ritiene, fino a prova contraria, che egli agisca per conto del mittente”.
Ne consegue che il mittente deve essere considerato responsabile, anche qualora la lettera di vettura sia stata compilata dal vettore.
Il nostro studio è come sempre disponibile per assistere la sua clientela anche relativamente a questi aspetti.