DICHIARAZIONE ORIGINE MERCE
Per questo approfondimento si ringrazia IUNGOitalia
Le aziende che esportano i propri prodotti o che hanno in previsione di farlo, necessariamente si scontreranno con termini quali origine preferenziale e dichiarazione di origine merce. Per capire a fondo di cosa stiamo parlando, è opportuno fare un passo indietro e chiarire il tema degli accordi di libero scambio.
Accordi di libero scambio
La presenza di accordi, stipulati tra due o più paesi, fa sì che i prodotti importati in un paese e originari dell’altro stato accordista beneficino di uno sconto daziario parziale o totale. Questo aspetto è in continua evoluzione, in quanto oltre ai paesi che già hanno accordi in essere, sono molti i paesi con accordi in attesa di adozione o in corso di negoziazione.
Gli accordi di libero scambio possono essere bilaterali o unilaterali: nel primo caso i benefici vengono concessi reciprocamente, nel secondo caso invece i vantaggi ci sono solo per una direzione di esportazione e non viceversa.
I benefici di cui parliamo si traducono in sconti daziari totali o parziali.
L’origine preferenziale
Perché le aziende possano beneficiare di tali agevolazioni, non basta che i loro prodotti provengano dal paese di esportazione, è necessario che sussista l’origine preferenziale.
Tale status viene assegnato in presenza delle seguenti condizioni:
- Prodotti originari di una parte contraente
- Continuità territoriale delle lavorazioni
- Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti
- Idonea prova dell’origine preferenziale
- Divieto di restituzione (no drawback)
Per riuscire ad ottenere questo status, deve essere presente una specifica dichiarazione da parte del fornitore.
Dichiarazione di origine merce
Chi intende esportare i propri prodotti usufruendo degli sconti sui dazi doganali, deve quindi richiedere ai propri fornitori la dichiarazione di origine della merce, dove ne viene attestata l’origine preferenziale. È importante ricordare che il fornitore non è tenuto a rilasciare tale dichiarazione: l’impegno di richiederla e ottenerla è a carico del cliente.
La dichiarazione di origine merce può essere:
- fornitura per fornitura: quando è redatta per ciascuna spedizione di merci
- a lungo termine: quando copre più forniture, nel caso di invii regolari di merci con lo stesso carattere originario.
Validità
Nel caso di dichiarazioni a lungo termine, è possibile coprire un periodo massimo di 3 anni con due dichiarazioni: una con effetto retroattivo di un anno, l’altra con validità futura di 2 anni.