La mediazione: un valido strumento nei rapporti di logistica
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
La mediazione è stata introdotta, per la prima volta dal nostro legislatore con il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, che ha indicato i casi in cui risulta essere una tappa obbligatoria prima di rivolgersi al giudice e intraprendere una causa.
In questi anni l'istituto è stato oggetto di alterne vicende. Dapprima, con la sentenza del 6.12.2012, n. 272, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Successivamente, il legislatore ha con il d.l. n. 69/2013 reintrodotto la cd. mediazione obbligatoria per quasi tutte le materie già contemplate in precedenza.
Si tratta, in particolare, per quanto può interessare l'imprenditore, delle materie della locazione, comodato, affitto d'azienda, contratti bancari, finanziari e assicurativi.
Al di là delle ipotesi obbligatorie, la nuova legge prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione anche volontariamente, dettando le regole della procedura da seguire.
All'estero, lo strumento della mediazione ha dato ottima prova di sé e, in molti casi, proprio nelle situazioni in cui le imprese erano coinvolte in contrasti con partner con cui operavano da diverso tempo.
Nella nostra pratica, in più occasioni, abbiamo verificato che gli imprenditori traggono il maggior beneficio per la loro azienda quando riescono a risolvere le questioni commerciali senza l'intervento del giudice.
Questo succede, per esempio, se ci si trova in un momento di difficoltà e non si vuole pregiudicare il rapporto contrattuale con il proprio partner commerciale, in quanto si pensa che la problematica insorta possa essere temporanea e risolta mediante un accordo.
Anche in Italia gli imprenditori possono, anche su propria iniziativa, ricorrere alla mediazione. A tal fine, basta che prevedano nei contratti una clausola secondo cui, in caso di lite, le parti portino in mediazione la questione per tentare di risolverla, senza l'intervento del giudice. Solo qualora i dissensi permangano, allora si deciderà di promuovere la causa in tribunale.
Nel settore della logistica lo strumento della mediazione ha interessanti applicazioni. Infatti, in questo ambito i contratti sono di durata e c'è un forte interesse delle parti a superare gli eventuali "empasse" velocemente per non rischiare di pregiudicare l'attività.
Va sottolineato che i clienti, quando affidano la logistica (in particolare) integrata a un fornitore, conferiscono ad un terzo un'attività molto delicata per la loro impresa. Basti pensare che molte volte i danni subiti dal cliente sono dovuti alle penali di rilevante importo, che vengono ad esso applicate per le ritardate o mancate consegne, per non parlare, poi, del pregiudizio alla propria immagine commerciale.
Le maggiori problematiche possono, ad esempio, insorgere a seguito del mancato raggiungimento dei KPI da parte dell'operatore logistico, il quale, da parte sua, potrebbe ritenere di attribuire al cliente le difficoltà riscontrate nello svolgimento dei servizi.
Elemento ancora più decisivo per scegliere la mediazione nei rapporti di logistica è considerare che, se l'unica soluzione in mano all'imprenditore è quella giudiziale, è molto probabile che in molte occasioni l'imprenditore si scoraggi e, piuttosto che avviare un procedimento in tribunale o essere esposto alle conseguenze operative di un cambio improvviso di fornitore, "tolleri" (suo malgrado) le inadempienze e/o i risultati poco soddisfacenti del fornitore. Inoltre, essere coinvolti in un procedimento giudiziale potrebbe esporre l'imprenditore (soprattutto il fornitore dei servizi logistici) a rischi di perdita di reputazione presso la clientela e di divulgazione di informazioni riservate che riguardano la sua azienda.
Dal canto suo, anche il fornitore potrebbe trarne beneficio, utilizzando la mediazione per rinegoziare alcuni termini contrattuali che magari ostacolano il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti.
Infine, è fondamentale anche l'aspetto dei costi e dei tempi: grazie alla mediazione, le aziende possono contenere i costi e i tempi di gestione delle lite. Dalla ricerca ISDACI sul 2013, la durata media delle procedure di mediazione è stata di 82 giorni, quando è stato raggiunto un accordo; è stata invece di 94 giorni, se non si raggiunge un accordo. I costi sono molto competitivi e non sono in alcun modo paragonabili a quelli del procedimento giudiziario in tribunale. A tal proposito, si consideri che tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e, ad esempio, per valori fino a Euro 250.000, le indennità da corrispondere al centro di mediazione si aggirano su importi di Euro 900.
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