La libertà del committente di uscire dal contratto di logistica e i diritti del fornitore
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
Nel contratto di fornitura di servizi logistici la durata è uno degli aspetti maggiormente significativi sia per il cliente che per il fornitore.
Infatti, da un lato, il cliente, con l'affidamento a terzi dei servizi di logistici, si spoglia di una delle attività connesse alla produzione, apportando così variazioni importanti alla organizzazione aziendale.
Dal canto suo, il fornitore potrebbe, in alcuni casi, aver effettuato considerevoli investimenti in termini di risorse, attrezzature e organizzazione per gestire l'attività commissionata.
Nel momento in cui devono accordarsi in merito alla durata del contratto di logistica, le diverse esigenze delle due parti non sempre riescono ad essere contemperate nelle clausole del contratto.
In particolare, il cliente preferisce contratti di breve durata (1-3 anni) onde conservare la libertà di sostituzione del fornitore ove non soddisfatto per la incapacità o inadempimento del medesimo. Invece, il fornitore vuole fare affidamento su una certa durata del contratto che gli consenta di recuperare gli investimenti fatti e trarre profitto dall'attività (5-7 anni).
Il contratto, poi, potrà avere un rinnovo automatico nel tempo, con facoltà di inviare una disdetta da ambo le parti nel caso in cui si decide di non proseguire e la medesima dovrà essere inoltrata con un termine di preavviso che varia a seconda della durata del contratto, talché potrà essere di 1-3 mesi per contratti di durata annuale e di 6 mesi e 1 anno per contratti più lunghi.
Spesso accade che il cliente non accetti un rinnovo automatico per evitare di ritrovarsi vincolato al contratto per aver perso i termini di invio della disdetta. In tali situazioni suggeriamo di prevedere degli accordi contrattuali in cui si preveda che le parti, prima della scadenza del contratto, si incontrino per stabilire eventuali proroghe del contratto ai medesimi termini e condizioni.
Una soluzione che usualmente adottiamo nei contratti da noi seguiti è quella di stabilire termini di durata di media durata (3-5 anni) con facoltà per il cliente di recedere dall'accordo.
Da un punto di vista pratico, il committente non soddisfatto del rapporto con il fornitore potrà porre fine al contratto, con l'invio di una lettera raccomandata in cui comunica le sue intenzioni di recedere dall'accordo.
Il vantaggio di questa modalità di uscita dal contratto è che il committente non sarà tenuto a specificare le ragioni per le quali intende cessare l'accordo in essere.
Per far sì che il fornitore accetti tale libertà del committente, sarà necessario pattuire che la facoltà di recesso possa essere esercitata solo dopo un certo periodo temporale idoneo a soddisfare l'esigenza del fornitore di recupero degli investimenti affrontati.
Inoltre, per legge se il committente recede dal contratto, dovrà pagare al fornitore un importo che sia idoneo a coprire i lavori eseguiti dal fornitore fino alla data di cessazione, le spese sostenute dal medesimo e il mancato guadagno sui lavori non ha potuto svolgere a seguito della comunicazione di recesso da parte del cliente.
Nella nostra esperienza, al fine di evitare controversie successive circa l'importo dell'indennizzo spettante al fornitore, è opportuno inserire negli accordi un meccanismo per la quantificazione dell'importo dovuto che tenga conto del tempo intercorrente dal recesso alla naturale scadenza del rapporto.
In mancanza di una tale pattuizione, il fornitore potrebbe avviare un giudizio nei confronti del cliente per chiedere il pagamento di quanto dovuto per legge a seguito del recesso. In questa ipotesi la determinazione dell'indennizzo sarà effettuata dal giudice che terrà conto della prassi del settore.
E' possibile attribuire convenzionalmente la facoltà di recesso anche al fornitore. Tuttavia, il fornitore, di norma, non avrà alcun interesse.
Se la durata riveste notevole importanza nei contratti di servizi di logistica, ancor più sarà rilevante nelle operazioni in cui il cliente decida di esternalizzare completamente la logistica, mediante un outsourcing totale: infatti, nelle ipotesi di cessione vera e propria del ramo d'azienda della logistica il committente si priva definitivamente del controllo dell'attività e il fornitore sostiene investimenti alquanto rilevanti per l'acquisizione, con la conseguenza che maggiormente il committente avrà difficoltà a spogliarsi del tutto del controllo dell'attività di logistica (preferendo durate brevi) e il fornitore cercherà di ottenere il massimo allungamento della durata contrattuale.