Le principali novità della disciplina dell’autotrasporto dopo la Legge di Stabilità 2015
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (la c.d. "Legge di Stabilità 2015") ha inciso su alcuni aspetti importanti della disciplina dell'autotrasporto.
Le principali novità riguardano la modifica del d. lgs. n. 286/2005, con la soppressione della scheda di trasporto, la disciplina dei costi minimi, le nuove previsioni in tema di sub-vezione, l'introduzione dell'obbligo della negoziazione assistita come condizione di procedibilità per promuovere azioni relative a contratti di trasporto.
Quanto alla scheda di trasporto, la circolare del 31 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno ha confermato la sua soppressione e ha disposto che, ai fini dei controlli effettuati su strada, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono trovarsi a bordo del veicolo. Pertanto, pur essendo abrogata la scheda di trasporto, tuttavia rimane necessaria la presenza di istruzioni scritte. Qualora il rapporto sia regolato da un contratto scritto, potrà essere utilizzata la copia stessa del contratto. Restano, altresì, in vigore le altre previsioni relative all'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, merci pericolose, animali, ecc.).
Con riferimento ai costi minimi, come si ricorderà, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 4 settembre 2014 si era pronunciata in materia e aveva statuito che la normativa in questione prendeva in considerazione in modo generico la tutela della sicurezza stradale, "... senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi e il rafforzamento della sicurezza stradale". Pertanto, per i giudici comunitari "la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere un obiettivo legittimo".
Ora, il nuovo comma dell'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 prevede che, nel contratto di trasporto, i prezzi e le condizioni siano rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
La riforma, da una parte, sembra aver segnato un passo verso la libera contrattazione delle parti; tuttavia, il riferimento ai "principi di adeguatezza" da considerare nella determinazione dei prezzi e la previsione secondo cui il Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblica e continuerà ad aggiornare i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto", dà luogo a diversi dubbi interpretativi, con riferimento, in particolare, alla delimitazione della "autonomia negoziale" riservata alle parti dalla legge.
E' da sottolineare che non vi è più la possibilità per i vettori di ricorrere con decreto ingiuntivo per ottenere il recupero delle eventuali differenze tra quanto ricevuto a titolo di prezzo e quanto fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre, le nuove disposizioni stabiliscono per i contratti con una durata superiore ai 30 giorni, che la tariffa contrattuale dovrà essere aggiornata qualora la variazione del costo del gasolio o dei pedaggi autostradali sia superiore al 2%.
Al fine di ridurre la filiera del trasporto, secondo la nuova disciplina, la sub-vezione deve essere espressamente autorizzata nell'ambito del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso. Qualora, tale autorizzazione manchi, è previsto che il committente abbia diritto di risolvere il contratto di trasporto con il primo vettore per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
Il nuovo art. 6-ter del d. lgs. n. 286/2005 dispone che, in ogni caso, è vietato al sub-vettore di affidare, a sua volta, il trasporto ad altro vettore. In caso di mancato rispetto del divieto, la norma prevede la nullità del contratto stipulato dal sub-vettore, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
Tale divieto di ricorrere a più sub-vettori ha un'eccezione che riguarda il caso in cui un vettore gestisca il collettame, mediante più sub-vettori, con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implichino lo scarico delle merci dall'automezzo e il successivo carico su altri veicoli.