Costi minimi: nuova pronuncia del TAR del Lazio
Con la sentenza n. 2655/17, in data 27 gennaio – 21 febbraio 2017, il TAR Lazio ha annullato tutti i provvedimenti con cui il Ministero ha pubblicato i costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi nel periodo compreso tra settembre 2012 e l’agosto 2014.
Occorre al proposito ricordare che i dati relativi ai costi minimi sono stati pubblicati:
- dal giugno 2009 all’ottobre 2011 dal Ministero (c.d. fase transitoria, con l’ulteriore specificazione che solo a decorrere dal luglio 2011 i costi minimi hanno trovato applicazione anche relativamente ai contratti scritti);
- dal novembre 2011 al settembre 2012 dall’Osservatorio;
- dal settembre 2012 al luglio 2014 dal Ministero, per effetto della spending review che ha soppresso l’Osservatorio.
La recentissima pronuncia del TAR ha quindi ad oggetto esclusivamente i provvedimenti con cui il Ministero ha pubblicato i costi minimi nel periodo successivo alla spending review, per effetto della soppressione dell’Osservatorio.
Questo elemento costituisce il cardine del percorso argomentativo seguito dai giudici amministrativi, i quali hanno osservato che:
- il Ministero, nel momento in cui è stata ad esso nuovamente trasferita l’attribuzione di determinare i costi minimi «ha proseguito nella determinazione mensile dei minimi utilizzando la medesima formula matematica già elaborata dall’Osservatorio con la delibera del 13 giugno 2012, non rinvenendo motivi per discostarsene. Quella delibera, però, è stata anch’essa annullata dalla sentenza n. 2889 del 2015, per i motivi direttamente discendenti dalla pronuncia della Corte comunitaria, e – come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti – non può di conseguenza escludersi l’effetto viziante pure sui successivi provvedimenti ministeriali di determinazione mensile (impugnati in questa sede) i quali – come detto – hanno acriticamente recepito quella delibera facendo “mera applicazione della formula matematica già definita dall’Osservatorio”»;
- in questa prospettiva, l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21 giugno 2016 non è «in contrasto con la sentenza API della medesima Corte di Giustizia del 2014», in quanto deve ritenersi riferita unicamente alle determinazioni ministeriali anteriori alla costituzione dell’Osservatorio «e non può dunque essere riferita né al regime entrato in funzione con l’istituzione dell’Osservatorio né tantomeno con quello iniziatosi all’indomani della soppressione di quest’ultimo».
In sostanza quindi, secondo questa ultima pronuncia, l’illeggibilità dei provvedimenti assunti dal Ministero nel periodo compreso tra settembre 2012 e luglio 2014 deriverebbe dal fatto che con essi sarebbero stati recepiti ed aggiornati gli stessi dati già oggetto di elaborazione e pubblicazione da parte dell’Osservatorio (organismo composto da rappresentati delle categorie economiche interessate), senza intervenire nel merito dei criteri adottati per determinarne i valori e, quindi, di fatto, avvalorandone l’operato acriticamente.
Premesso che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il sistema dei costi minimi è stato definitivamente abrogato e che quindi relativamente a tutti i servizi di trasporto eseguiti successivamente a tale data non è possibile per i vettori proporre rivendicazioni tariffarie, procedendo a ritroso si può affermare che:
- per effetto di quanto rispettivamente statuito dalla Corte di Giustizia UE e dal TAR del Lazio, le disposizioni normative e/o regolamentari in materia di costi minimi assunte successivamente al novembre 2011 sono illegittime, cosicché nessuna rivendicazione può essere legittimamente proposta dai vettori in riferimento a trasporti eseguiti dopo tale data;
- sarebbero invece legittime eventuali rivendicazioni aventi ad oggetto trasporti eseguiti nel periodo compreso tra giugno 2009 (luglio 2011, in caso di contratto scritto) e ottobre 2011, ferma restando l’applicazione dei termini prescrizionali di legge (un anno, in caso di contratti scritti, cinque anni in caso contrario).
Il nostro studio è come sempre a disposizione per fornirvi ogni chiarimento, nonché per prestarvi assistenza tanto nella predisposizione dei contratti, quanto nell’eventuale contenzioso, con l’esperienza ormai cinquantennale maturata in questo settore.