Un caso particolare di recesso e restituzione di merce alla cessazione del contratto di logistica
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
Nella nostra attività, abbiamo avuto occasione di esaminare un caso interessante che riguardava un contratto di deposito e servizi logistici di polizze assicurative e archiviazione. In particolare, si è verificato che il cliente sia receduto dal contratto unilateralmente e alla cessazione del contratto abbia richiesto al fornitore di svolgere una serie di attività particolari relative al trasferimento delle polizze, senza che l'accordo prevedesse alcunché.
Le parti, in assenza di una preventiva pattuizione, in ipotesi del genere si trovano ad affrontare, principalmente, le seguenti questioni.
- La prima è quella di determinare se il cliente abbia il diritto di porre fine al contratto e, in caso positivo, l'ambito di attività che il cliente ha diritto a richiedere al fornitore e che quest'ultimo ha l'obbligo di eseguire.
- La seconda, problematica, riguarda la determinazione della tariffa da applicare per tali attività
Per risolvere queste problematiche è preliminare qualificare il contratto firmato fra le parti, tenuto conto che il medesimo non rientra nelle fattispecie tipiche del codice civile, ma prevede una diversità di prestazioni, quali ad esempio il deposito, servizi logistici, etc. Occorre, quindi, individuare quale disciplina applicare per regolamentare la questione insorta.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ravvisa, in casi analoghi, l'esistenza di un contratto di appalto, in quanto la definizione data di contratto di fornitura dei servizi logistici richiama la fattispecie dell'appalto (art. 1655 c.c.) e in particolare l'appalto di servizi, servizi che si intendono come risultato di un'attività di lavoro.
La prima conseguenza che deriva da tale qualificazione è che la legge riconosce al cliente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza che giustifichi la causa del recesso, prevedendo però in favore del fornitore un indennizzo per il recesso, che copra i lavori eseguiti, le spese sostenute dal medesimo e il mancato guadagno sui lavori non eseguiti.
Pertanto, nell'ipotesi descritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto in corso prima della sua scadenza, chiedendo la restituzione della merce in deposito in qualunque momento. Dall'altra parte, il fornitore ha diritto ad essere indennizzato dal cliente, mediante il pagamento di un importo che copra le attività svolte fino alla data di recesso, le spese e il mancato guadagno che avrebbe ricavato se avesse portato a termine il contratto fino alla sua scadenza naturale.
Quanto all'ambito delle attività, in questi casi in cui nulla è stato disciplinato nel contratto, a nostro avviso, non si può richiedere al fornitore l'adozione di particolari modalità di raccolta e divisione negli imballaggi della documentazione e altri accorgimenti per la restituzione dell'archivio. Ne deriva che tali attività ulteriori non rientrerebbero, secondo la nostra esperienza, nell'obbligo di restituzione della merce da parte del fornitore in caso di recesso del cliente.
Per identificare le tariffe da applicare, in mancanza di specifici accordi sul punto, consigliamo di riferirsi il più possibile al dato contrattuale. In primo luogo, può verificarsi che parte delle attività richieste per il trasferimento della merce sia già disciplinata per le attività ordinarie. Per quanto non regolamentato, la determinazione è alquanto complessa e si dovrà cercare di applicare in via analogica il corrispettivo pattuito per attività similari. Eventuali maggiorazioni rispetto alle tariffe concordate potrà dar luogo a contestazioni da parte del cliente, che richiederà di giustificare tali scostamenti tariffari.

