Sistema voice-picking nei contratti di appalto
Avv. Matteo Di Francesco, socio titolare Legal Frame Studio Legale
1 - Il voice picking
Nel settore della logistica è sempre più frequente che le lavorazioni vengano svolte con l’utilizzo, da parte del personale, di un sistema di c.d. “voice-picking”. Il voice-picking è una tecnologia, che, mediante dispositivi di sintesi, è in grado di inviare comandi vocali semplici, ma chiari all’addetto al picking, cioè a colui che svolge l’attività di prelievo di materiale (prodotti, colli) normalmente da uno scaffale ad un contenitore. Il lavoratore, all’inizio del turno, viene dotato di una strumentazione (solitamente una cuffia auricolare e un microfono), che gli trasmette le informazioni attraverso un ricevitore connesso alla rete. Le informazioni, solitamente, coincidono con le specifiche direttive secondo cui svolgere la prestazione richiesta.
Considerata la natura delle mansioni svolte solitamente dal personale nel settore della logistica, si tratta, di base, del numero e della tipologia dei colli da movimentare da un punto ad un altro (internamente o esternamente all’ambiente lavorativo), cui fa seguito, ordinariamente, l’annotazione dell’operazione e la registrazione del tempo occorrente per svolgerla. Terminata la singola operazione, il lavoratore fornisce un output al sistema operativo, che gli trasmette un nuovo ordine con analoghe modalità.
2- Vantaggi e rischi del voice picking
Da un punto di vista aziendale/imprenditoriale, il sistema di voice-picking risulta vantaggioso, in quanto aumenta la produttività del lavoratore, il quale lavora “a mani libere”. Questo elemento è molto rilevante soprattutto nell’ambito della cosiddetta “catena del freddo”, in cui i lavoratori devono dotarsi di D.P.I. particolarmente invasivi che renderebbero difficoltosa l’evasione delle direttive trasmesse normalmente in modo cartaceo.
L’attività del picker è così monitorata dai responsabili, i quali possono controllare, in tempo reale, l’intero svolgimento nel dettaglio delle mansioni da esso svolte (quali, ad esempio, il codice del cliente cui si riferisce una operazione; gli spostamenti fisici del lavoratore all’interno dell’area di stoccaggio; la percentuale di avanzamento delle operazioni seguite dal dipendente e la velocità delle attività), nel rispetto dei principi più volte indicati dall’Autorità Garante per la Privacy. Dunque, si tratta di un sistema che evidentemente concretizza i poteri direttivo e di controllo nei confronti del lavoratore.
Ovviamente, ove il ciclo produttivo sia oggetto di un contratto di appalto endo-aziendale (circostanza, questa, assai frequente nel settore di cui si discute) bisogna valutare se l’utilizzo di questa strumentazione possa incidere o meno sulla valutazione della “genuinità” o meno di un contratto di appalto.
A tal fine, è necessario capire se il sistema di voice-picking (o sistemi analoghi), ove utilizzato nell’ambito di un appalto ex art. 1655 c.c., sia in grado di costituire un elemento rilevante per ritenere integrata un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera laddove le componenti della strumentazione (software, hardware e terminali operativi) siano di proprietà, ovvero rientrino comunque nella disponibilità, dell’impresa committente.
3 - Il voice picking esclude la genuinità di un appalto?
La questione è stata affrontata soprattutto dalla giurisprudenza di merito, con conclusioni differenti. Secondo un primo orientamento, l’uso di un sistema informatico per la gestione degli ordini costituirebbe un semplice mezzo, tecnologicamente avanzato, con cui il committente individua il servizio da svolgere di volta in volta. Non costituirebbe, invece, una modalità di organizzazione del personale da impiegare nell’esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alla genuinità dell’appalto, sarebbe necessario verificare a chi competa la scelta del personale da utilizzare, sia dal punto di vista della professionalità che del numero: sarebbe quest’ultimo aspetto - e non altro - a costituire l’elemento di decisiva rilevanza, tenuto conto che l’investimento sulla manodopera configurerebbe il dato economico (decisamente) più significativo negli appalti labour intensive. Quindi, l’utilizzo di un sistema di voice-picking rappresenterebbe un elemento di scarsa rilevanza per la verifica in questione, che dovrebbe essere preferibilmente orientata sul riscontro di altri elementi.
Un secondo orientamento, più recente, arriva dal Tribunale di Padova (Tribunale sez. lav. - Padova, 16/07/2019, n. 550), e valorizza maggiormente l’incidenza di una relazione informatizzata tra committente e lavoratore come elemento rilevante per riscontrare la genuinità, o meno, di un appalto.
Per il giudice, negli appalti labour intensive, in cui i “beni strumentali” dell’appaltatore sono ormai insignificanti, risulterebbe superata la relazione tra “superiore” e “subordinato”, essendo rimesso direttamente alle macchine il compito di guidare materialmente il processo produttivo. E nella fattispecie della sentenza, era risultato che l’appaltatore svolgeva una funzione di controllo priva di discrezionalità, essendo i ritmi e le modalità di lavoro dettati dalla committente mediante l’ausilio del sistema di voice-picking.
Inoltre, il sistema informatico doveva riconoscere la voce del lavoratore per associarlo al proprio codice identificativo, con cui l’impresa committente avrebbe potuto - almeno sul piano teorico - esercitare un potere di controllo a distanza sulle mansioni del lavoratore, formalmente dipendente dell’impresa appaltatrice. Proprio tale ultimo aspetto veniva ritenuto decisivo dalla sentenza, poiché l’esercizio di un potenziale controllo a distanza secondo le modalità sopra citate sarebbe idoneo a realizzare un trattamento non autorizzato dei dati di lavoratori di imprese terze, elemento (ritenuto) utile a rinvenire nel committente il titolare dei poteri datoriali.
4 - Conclusioni
Il Giudice di Padova è stato perentorio nell’affermare che nel caso del voice picking l’utilizzo di strumenti di proprietà del committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore esclude l’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto, che passa al committente.
Ove, a seconda delle fattispecie concrete, il lavoratore svolga totalmente le mansioni eseguendo gli ordini trasmessi dal sistema di voice, questa relazione tra la voce artificiale ed il lavoratore stesso parrebbe, effettivamente, rilevante ai fini della ricerca del soggetto a cui effettivamente imputare il rapporto di lavoro, diventando la gestione dei flussi informativi da parte del committente elemento decisivo di eterodirezione. Da ciò deriverebbe la non genuinità del relativo appalto.
Sarà quindi necessario per le imprese prestare la massima attenzione nel valutare i rischi derivanti dalla stipulazione di un contatto di appalto della gestione della logistica del magazzino con il voice picking, anche mediante l’ausilio di competenti professionisti.


