Quando la proprietà della merce si trasferisce all’acquirente?
Studio Legale Internazionale Torrente Vignone
Abbiamo riscontrato di frequente che la determinazione del momento del trasferimento della proprietà della merce può essere problematica per molti operatori, in particolare quando la medesima viene affidata ad un trasportatore. Può anche accadere che si ritenga, erroneamente, che rilevi l’elemento della consegna, come idoneo a stabilire quando la proprietà passa all’acquirente.
E’ quanto proprio si è verificato in un caso in cui un soggetto riteneva di non avere la necessità di essere iscritto all’Albo Autotrasportatori, sostenendo che non stava svolgendo un trasporto per conto terzi, in quanto, nel momento del trasporto dal medesimo effettuato, la merce era di sua proprietà. Secondo tale soggetto sarebbe stato determinante per stabilire il trasferimento della proprietà, il momento in cui sarebbe stata consegnata la merce.
Può anche verificarsi che, valutando l’aspetto della consegna, si cada nell’errore di pensare che l’effetto c.d. traslativo della proprietà venga disciplinato dagli INCOTERMS.
Ciò non è corretto, gli INCOTERMS non riguardano il trasferimento della proprietà, ma disciplinano tutti gli aspetti relativi alla consegna della merce e, quindi, il passaggio dei rischi di perimento o danneggiamento della merce, il trasporto, gli adempimenti doganali, assicurativi etc.. Ne consegue che non si può prendere come riferimento il termine di resa INCOTERM scelto dalle parti nel contratto di compravendita per stabilire di chi è la proprietà.
Allora, in quale momento si perfeziona un contratto di vendita?
Oltre che nel caso sopra esposto, la risoluzione di tale problematica ha importanza pratica notevole sotto vari aspetti: per stabilire se le parti erano “capaci” di concludere il contratto (es. soggetto munito dei necessari poteri); per stabilire il luogo in cui è stato concluso il contratto. Da quest’ultima circostanza può dipendere l’individuazione del luogo di adempimento e quello della competenza territoriale nel caso di controversie giudiziarie.
Ebbene, nella vendita, salvo casi di deroga pattizia o stabilita dalla legge, il trasferimento della proprietà dei beni si perfeziona con il semplice consenso delle parti contrattuali (alienante e acquirente) e non anche con la consegna del bene. Pertanto, il trasferimento si attua immediatamente, non appena le parti esprimono il loro consenso.
Il consenso, ricordiamo comunque è a forma libera, può essere anche verbale e non scritto, ma poi ai fini della prova in caso di qualunque contestazione si consiglia la forma scritta.
Stabilire quando il contratto si è perfezionato è agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo. E’ più complicato quando le trattative si svolgono o in tempi successivi o fra persone lontane, che comunicano fra loro per mezzo di telefono, e-mail, fax.
Nonostante tale regola generale del trasferimento tramite il consenso, le parti possono stabilire disposizioni particolari che regolamentano il passaggio di proprietà del bene venduto per stabilire in quale momento il passaggio ha luogo.
Tali deroghe pattizie possono essere contenute nel contratto di vendita o anche in condizioni generali di vendita e possono essere diverse a seconda del bene venduto.
Pertanto, diventa essenziale per le parti considerare attentamente quando si desidera attuare il passaggio di proprietà e scegliere, eventualmente, di derogare al principio generale, indicando espressamente negli accordi contrattuali, previsioni precise al riguardo, non ritenendo sufficiente l’eventuale disciplina dettata dagli INCOTERMS inseriti nel contratto.

