Problematiche “CMR” per gli esportatori nel trasporto internazionale
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
Spesso le imprese che operano all'estero riscontrano difficoltà nella redazione o compilazione della documentazione del trasporto internazionale. Questo, in quanto, il più delle volte si tratta di aziende che svolgono attività di produzione e/o distribuzione di beni e per le quali il trasporto non rappresenta certamente il "core business".
Inoltre, mentre fino a poco tempo fa l'orientamento di molti esportatori era quello di cercare di accordarsi con l'acquirente, in modo tale che fosse quest'ultimo a occuparsi e sostenere i costi del trasporto, scegliendo gli Incoterms appropriati, ora si registra una tendenza diversa. Sempre più aziende venditrici preferiscono mantenere il "controllo" del trasporto, in primo luogo, per recuperare più facilmente la documentazione attestante la consegna oppure, anche, semplicemente, per andare incontro alle richieste della clientela in tal senso.
Tutto ciò comporta che le imprese si trovano a dover gestire operativamente e, anche, sul piano documentale, il trasporto internazionale, pur non conoscendone appieno la regolamentazione. Alcune di loro, si affidano all'esperienza del vettore incaricato della tratta.
Il documento principale nel trasporto internazionale è la "CMR", o lettera di vettura internazionale, che, ai sensi della normativa sull'autotrasporto italiana, deve trovarsi a bordo del veicolo. La disciplina per l'emissione del documento è contenuta nella Convenzione omonima sul contratto di trasporto internazionale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (CMR- Convention Merchandises Routieres).
Ci sembra, prima di tutto, importante sottolineare che la CMR contiene informazioni di pertinenza sia del vettore che del committente del trasporto e che, sul piano giuridico, rappresenta il "contratto di trasporto" concluso fra le parti. Di conseguenza, è opportuno che l'azienda committente, anche qualora decida di lasciarne la compilazione al trasportatore, verifichi la correttezza dei dati inseriti. Infatti, tali dati rappresentano gli elementi contrattuali del rapporto fra committente e vettore e assumeranno rilevanza (in molti casi determinante) in caso di controversia.
Il nostro studio in quest'ultimo periodo sta fornendo pareristica sempre più specifica in materia di compilazione della CMR, in quanto la varietà di casistica di trasporti è aumentata e agli esportatori sorgono dubbi in merito, ad esempio, la pratica di emettere un "DDT", qualora via sia anche una tratta nazionale, oppure con riguardo alla corretta individuazione del "mittente", o si chiedono se la CMR debba essere emessa dall'inizio del viaggio anche qualora ci siano dei passaggi in poli logistici. I quesiti sono i più vari e le risposte dipendono dalle circostanze di fatto in cui si svolge il trasporto in questione.
Senz'altro un punto fermo deve essere il principio per cui si è di fronte ad un trasporto internazionale, per il quale è necessario emettere la CMR, qualora il luogo di carico della merce e il luogo previsto per la consegna sono situati in due paesi diversi. In linea di principio, se durante il trasporto, ci sono dei passaggi in depositi o anche cambi di mezzi ma non si scarica la merce, questo non determina l'applicabilità della normativa nazionale e la CMR continuerà a regolamentare il trasporto in questione.
Sotto un ulteriore profilo, infine, si consideri che la CMR si limita all'indicazione degli elementi principali ed essenziali. Pertanto, oltre a tale documento, le aziende che intendono garantirsi in modo più specifico anche in relazione al valore delle merci trasportate, si doteranno di un contratto che includa tutte quelle previsioni di tutela che la CMR, per come è stata concepita (anche strutturalmente) non può contenere.