Logistica Efficiente
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
"Incoterms" e "Ex works"
Nella nostra esperienza professionale spesso registriamo, fra le aziende che operano con l'estero, una certa confusione in merito alla documentazione contrattuale appropriata in cui disciplinare i termini di resa, c.d. "Incoterms".
Ricordiamo che gli Incoterms sono stati creati dall' International Chamber of Commerce (ICC) e l'ultima versione risale al 2010. Sono stati elaborati, nel tempo, nella prassi internazionale e vengono utilizzati nelle esportazioni; determinano i diritti e i doveri del venditore e del compratore nel trasferimento di beni da una nazione ad un'altra, con riguardo al trasferimento dei rischi, alla consegna della merce, al trasporto, alle operazioni doganali, assicurazione, ecc.
Uno dei termini di resa maggiormente utilizzato dalle aziende esportatrici è il termine di resa "Ex works", secondo cui il venditore prepara la merce da esportare nei suoi locali, mettendola a disposizione del compratore, non sdoganata, predisposta con imballo preparato in modo ordinario. L'acquirente dovrà, invece, provvedere alla scelta del vettore e sopportare tutte le spese e rischi per portare la merce fino a destinazione all'estero, incluso il rilascio di licenze a autorizzazioni per l'esportazione.
Dalla descrizione che precede si comprende che la ragione per la quale questo termine di resa gode del maggior favore degli esportatori risiede nel fatto che, così facendo, il venditore, quanto al trasporto, ha in capo il minor numero di obblighi e di responsabilità.
Contratto di compravendita e trasporto della merce venduta
Innanzitutto, va precisato che è nel contratto di compravendita che viene effettuata la scelta dei termini di resa ed è, quindi, in tale sede che viene disciplinata la responsabilità del venditore per il trasporto dei beni venduti. Tali termini regolamentano il tempo e il luogo in cui avviene il trasferimento dei rischi della merce, chi cura il trasporto, i costi assicurativi, i costi doganali etc.
Pertanto, è necessario rilevare che il fatto che gli operatori inseriscano la destinazione finale all'estero nei documenti di trasporto o la modalità con la quale compilino i documenti di trasporto non sono di per sé rilevanti ai fini della qualificazione della responsabilità, in quanto per determinare la medesima occorre fare riferimento al termine di resa concordato con il compratore nel contratto di compravendita.
Senza analizzare il termine di resa concordato, non si può, infatti, risalire a chi è il mittente del trasporto in questione.
Le aziende, che hanno con continuità rapporti di fornitura all'estero con i medesimi soggetti, molto spesso, per assicurare un'uniformità di disciplina e non dover ogni volta accordarsi su previsioni contrattuali, che necessariamente si ripetono nel tempo, redigono accordi quadro in cui inserire le previsioni che hanno un'applicazione generale e, poi, per le singole ricorrenti compravendite utilizzano semplici ordini o conferme d'ordine in cui indicano gli elementi di quella particolare transazione.
A tal proposito, raccomandiamo di non trascurare la redazione di questi documenti, che, seppur semplici e immediati, devono essere predisposti in conformità all'accordo cui si riferiscono. Ciò, per evitare rischi di possibili confusioni e contrasti fra le parti sulle condizioni applicabili.
Quando, invece, i rapporti con i compratori stranieri sono più saltuari o ci si rivolge ad una pluralità di soggetti, allora nella prassi si utilizzano condizioni generali di vendita, che in concreto possono essere inserite, ad esempio, nell'offerta o conferma d'ordine.
Accanto ai termini di resa nella medesima documentazione potranno essere indicate le altre condizioni di vendita quali le modalità ed il termine di pagamento, previsioni specifiche per la particolare tipologia di contratto.
Tutte le suddette indicazioni devono essere riportate negli accordi relativi alla compravendita. Sottolineiamo questo aspetto, in quanto abbiamo riscontrato casi in cui, in modo errato, le società riportano le previsioni in parola sui documenti di trasporto. Ne consegue, da un punto di vista pratico, che spesso tali documenti del trasporto non siano controfirmati e, quindi, alcune delle previsioni contrattuali non abbiano validità e/o non siano vincolanti.
In altre parole, la compravendita e il trasporto della merce venduta, anche se sono strettamente connessi, hanno una disciplina distinta e dovrebbero essere regolamentati in documenti separati, per ridurre i possibili fraintendimenti delle parti o, semplicemente, per evitare la poca chiarezza nei rapporti.
Ciò assume una particolare rilevanza, a maggior ragione, nelle operazioni internazionali, in cui vi sono più elementi, già in partenza, da monitorare e specificare in sede di negoziazione.