Le aziende di logistica e di trasporto gestiscono le misure di prevenzione del Covid-19 e rivedono i contratti di logistica
Le imprese italiane e, in particolare, le aziende di logistica e di trasporto hanno affrontato molteplici problematiche nel corso dell’implementamento delle misure di prevenzione per la diffusione del Covid-19 a causa delle variegate disposizioni normative, per effetto della successione dei diversi DPCM emanati dal Governo italiano.
Le linee guida di riferimento si rinvengono innanzitutto nel Protocollo Condiviso del 14.03.2020 e del 24.04.2020, che disciplinano le misure di contenimento da adottare negli ambienti di lavoro. Nella specie, in detto documento vengono precisati gli obblighi di informazione nei confronti dei dipendenti e le modalità di accesso all’azienda per svolgere le loro mansioni. Inoltre, sono stabiliti quali dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati dal personale e vi sono previsioni in merito alla pulizia e sanificazione degli ambienti nonché disposizioni riguardo all’organizzazione del lavoro nei locali aziendali, con riferimento alla turnazione e all’uso del lavoro agile (Smart working) e alla rimodulazione degli spazi di lavoro.
Tali linee guida si applicano a tutte le imprese di qualunque dimensione. Inoltre, per quanto riguarda le aziende di logistica e di trasporto, in aggiunta al Protocollo soprarichiamato, il DPCM del 17.05.2020 all’allegato 14 ha previsto specifiche misure per tale settore, quali il divieto di accesso agli uffici per il ritiro dei documenti di trasporto, il rispetto di almeno il metro di distanza per le attività di carico e scarico e l’uso dei dispositivi individuali di protezione, l’installazione di servizi igienici dedicati per gli autisti in modo che non utilizzino quelli destinati ai dipendenti dell’azienda cliente, oltre alla frequente ed appropriata sanificazione dei mezzi di trasporto, soprattutto in occasione del cambio turno degli autisti.
È infatti durante le operazione di carico e scarico che occorre ridurre al minimo i contatti ed utilizzare le massime precauzioni, considerato che in tali momenti i lavoratori della filiera logistica sono più esposti al virus.
Per i contratti di appalto di servizi logistici, se i lavoratori del fornitore impiegati nello svolgimento dei servizi presso il sito del cliente committente risultassero positivi al Covid-19, il fornitore ha l’obbligo di informare immediatamente il committente e cooperare con lo stesso e le autorità competenti per l’individuazione dei contatti diretti con il contagiato e provvedere ad isolarlo immediatamente.
L’allegato 14 è stato confermato dal DPCM del 11 giugno 2020 e del 14.07.2020, che, in aggiunta, ha disposto l’eliminazione dell’uso obbligatorio di guanti nelle prestazioni di lavoro (salvo i casi di rischio specifico associato alla mansione svolta dal lavoratore su indicazione del medico competente), privilegiando la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idroalcolica o altri prodotti igienizzanti. Entro il 31 luglio avrebbe dovuto essere emanato un nuovo DPCM (il DPCM del 14.07.2020 è scaduto il 31.07) con le nuove regole per il contrasto del coronavirus. Invece, il Governo ha ritenuto di prorogare il DPCM del 14.07.2020 per monitorare la ripresa dell’attuale elevato numero di contagi soprattutto in Francia, Germania e Spagna e verificare l’andamento in Italia con gli afflussi dei turisti stranieri durante il mese di agosto.
Una delle incertezze che ha colto gli imprenditori è come organizzare l’adozione delle misure di prevenzione summenzionate e a chi rivolgersi. Ciò in quanto, riguardo ai dispositivi di protezione individuale occorre usare quelli specifici in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e in particolare dell’INAIL, sulla base di una valutazione del rischio da contagio Covid in relazione all’attività svolta negli ambienti di lavoro. Senz’altro il medico competente può assistere l’imprenditore in questa verifica di concerto con il responsabile della sicurezza dell’azienda, senza tralasciare il coinvolgimento del responsabile delle risorse umane nelle società più strutturate.
La responsabilità per l’attuazione delle misure di prevenzione al Covid-19 rimane comunque in capo al legale rappresentante della società.
Ricordiamo che la sanzione per la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione è molto gravosa per l’imprenditore in termini di costi e danni, perché è la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In aggiunta, sussiste la responsabilità legale del datore di lavoro in caso di dolo o colpa grave, laddove i dipendenti vengano contagiati dal virus per effetto della mancata adozione delle misure prescritte.
Gli accertamenti presso le aziende vengono svolti dall’Ispettorato del Lavoro nonché dal comando dei Carabinieri.
Alla luce delle sanzioni esistenti, stiamo rivedendo con i nostri clienti i contratti di logistica in corso con i fornitori per aggiornarli con clausole di tutela per il committente, prevedendo appositi obblighi per il fornitore in merito alle misure di prevenzione e procedure anti Covid-19, nonché previsioni di rinegoziazione del corrispettivo per effetto dell’incremento di costi conseguenti a sopravvenute restrizioni governative per l’epidemia ed impossibilità di rispettare eventuali impegni di minimo garantito.

