Gli accorgimenti da adottare quando si ricorre al comodato nelle operazioni di outsourcing parziale della divisione logistica
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
In alcune operazioni di outsourcing della logistica, sempre più spesso, viene utilizzato il contratto di comodato da parte del committente. Ciò accade quando il committente sceglie di esternalizzare solo in parte la funzione logistica, perché intende mantenere il controllo sui beni funzionali all'attività logistica, come i macchinari strategici per il loro elevato valore economico o per la difficile sostituibilità dei medesimi. Ci si riferisce ai mezzi di movimentazione, contenitori e altri strumenti di raccolta, macchinari per il confezionamento, per la etichettatura.
In tali ipotesi, il committente concede in uso al fornitore i macchinari e le attrezzature, mediante la stipula di contratti di comodato per tutta la durata del contratto di fornitura dei servizi logistici, per lo svolgimento delle attività commissionategli.
Il fornitore è abitualmente molto favorevole all'uso del comodato perché, usufruendo almeno in parte degli assets messi a disposizione dal committente, diminuisce il proprio rischio imprenditoriale per investimenti in beni e in organizzazione necessari per svolgere i servizi logistici che gli vengono affidati.
Con il contratto di comodato il committente, proprietario dei macchinari e attrezzature, consegna al fornitore tali beni, affinche´ questi se ne serva per il periodo o per l'uso convenuto, con l'obbligo di restituirli alla scadenza del termine convenuto in conformita' ai patti contrattuali.
I beni vengono messi a disposizione del fornitore con il comodato gratuitamente. Tuttavia, il costo per il lro utilizzo verrà recuperato dal committente che beneficierà di una riduzione di tariffa per i servizi logistici oggetto del contratto di fornitura.
Si sottolinea che il comodato costituisce un contratto accessorio e la sua esistenza è condizionata da quella del contratto di fornitura. Precisamente, la cessazione di quest'ultimo produce la cessazione del primo. Suggeriamo solitamente ai nostri clienti di prevedere tale aspetto nel contratto di comodato, onde evitare di mantenere "legato" il committente in questo accordo, se per qualunque ragione dovesse cessare il contratto di fornitura dei servizi logistici, con la conseguenza dell'indisponibilità dei macchinari, che resterebbero nel possesso del fornitore.
Un'attenzione particolare viene rivolta alla assistenza e manutenzione delle attrezzature concesse in comodato. Si deve, al riguardo, precisare nel documento contrattuale che le spese necessarie per la consegna in buon stato della macchina sono a carico del committente, mentre, quelle relative all'esercizio ordinario della macchina sono a carico del fornitore utilizzatore. Vale la pena altresì precisare l'obbligo del fornitore di comunicare al committente la necessità di interventi di manutenzione, agli intervalli previsti sul Manuale di Uso e Manutenzione e di mettere il macchinario a disposizione del personale tecnico del committente durante il normale orario di lavoro.
Fra le varie cautele che il committente deve adottare nel momento in cui conclude il contratto di comodato per la concessione in uso al fornitore dei propri macchinari, vi è quella di assicurarsi che l'accordo includa le previsioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, a carico dell'impresa che fornisce a noleggio una attrezzatura di lavoro.
In particolare, nel contratto il committente deve attestare che le macchine noleggiate sono rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere e che le stesse, al momento della consegna, sono state sottoposte a manutenzione come da prescrizioni contenute nel Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal Costruttore.
Inoltre, il fornitore che riceve in uso le attrezzature, si deve impegnare ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento a tali macchinari concessi in comodato, prestandosi a comunicare i nominativi dei suoi dipendenti, che verranno impiegati nell'utilizzo dei suddetti beni. A tali dipendenti dovrà indicare i rischi a cui verranno esposti e fornire loro una specifica formazione in rapporto alla sicurezza ai sensi del Decreto su richiamato.
Al momento della messa a disposizione del macchinario, il committente e il fornitore congiuntamente predisporranno e sottoscriveranno un verbale di consegna dei beni con la descrizione dei medesimi e del loro stato. Le risultanze di tale verbale saranno utili alla riconsegna del bene, al termine del rapporto contrattuale per verificare accuratamente lo stato del bene e accertare la presenza di eventuali danni o usure eccedenti quelle derivanti dal normale uso del bene stesso,per i quali il fornitore dovrà rispondere con il risarcimento dei danni.
Con l'inclusione delle specifiche sopra indicate il contratto di comodato non solo rispecchierà i requisiti previsti dalla legge, ma altresì regolamenterà aspetti pratici sui quali, diversamente, potrebbero sorgere contrasti fra le parti.