Contratti atipici: Consignment Stock e Vendor Management Inventory
Lo Studio Legale Avv. Meterangelo ha partecipato come Sponsor dell'evento gratuito organizzato da LogisticaEfficiente a Milano il 28/06/2016
Nella società contemporanea si assiste ad un susseguirsi di intenti, diversi tra loro per forma e sostanza, attraverso i quali i soggetti coinvolti manifestano il proprio intento al fine di raggiungere un accordo idoneo a soddisfare i propri interessi.
In tale contesto si inserisce la fattispecie contrattualistica attraverso la quale l'ordinamento giuridico riconosce la possibilità alle parti negoziali di poter manifestare il proprio intento e, se da un lato prevede dei criteri tassativi per la stipula di un determinato contratto (esempio: locazione compravendita, appalto in quanto previsti e regolamentati dall'ordinamento giuridico o da una legge speciale), dall'altro riconosce alle parti una piena ed autonoma libertà negoziale.
Si evidenzia, quindi, una contrapposizione tra i contratti tipici, regolamentati in modo esplicito dal nostro ordinamento giuridico prevedendone le modalità di applicazione e determinazione (come ad esempio oggetto, forma, causa e contenuto), nonché gli effetti, e i contratti aticipi (art. 1322 c.c.) ovvero che non sono espressamente previsti nel nostro ordinamento giuridico ma che possono trovare regolamentazione direttamente dall'accordo tra le parti negoziali in virtù del principio di piena autonomia e libertà contrattuale previsto dalla'rt. 1322 c.c., purché vi sia un integrale rispetto dei principi non solo civilistici ma anche costituzionalmente protetti.
In particolare, con riferimento al convegno del 28 Giugno 2016, si porrà una rilevante attenzione ai contratti atipici e principalmente ai contratti Consignment Stock e Vendor Management Inventory.
Il primo dei contratti su indicati rappresenta uno dei contratti atipici del commercio estero con effetti traslativi differiti con lo scopo di far fronte alle esigenze imprenditoriali secondo cui una parte negoziale (fornitore) mette a disposizione del cliente beni di sua proprietà presso il deposito del cliente stesso, solitamente collocata all'estero, nel quale i beni rimangono stoccati fino al momento in cui quest'ultimo ne effettua il prelievo. Momento, quindi, dal quale viene a determinarsi anche l'obbligo di pagamento.
Il secondo, invece, nasce con lo scopo di pianificare e gestire le scorte di magazzino di una determinata azienda cliente al fine di rapportare e soddisfare le sue esigenze, il tutto senza che l'azienda contraente ne faccia richiesta.
In sostanza il fornitore ha il controllo del magazzino dell'azienda e, in base alla domanda, provvede a rifornire periodicamente le scorte dell'azienda cliente secondo parametri concordati.
Sulle nuove forme contrattualistiche e sulle strategie applicative dei predetti contratti al fine di far fronte all'esigenza commerciale sociale che di giorno in giorno cresce, si rimanda al convegno previsto a Milano per il 28 Giugno 2016 nel quale verranno sistematicamente analizzate le fattispecie più considerevoli ed opportune.
Per rendere la vostra Supply Chain un vantaggio competitivo è fondamentale innovarne i principali processi. Proprio a tale proposito LogisticaEfficiente ha organizzato, a Milano il 28 giugno 2016, un evento gratuito dal titolo:
L'INNOVAZIONE NELLA SUPPLY CHAIN - II Edizione
Organizzazione, tecnologie, software e servizi per essere protagonisti nella ripresa dei mercati
All'evento hanno partecipato come relatori principali aziende che da anni sono leader nell'ambito della supply chain e importanti testimonial, manager di primarie aziende, che hanno portato la loro preziosa esperienza.
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