Il Medico competente nominato nelle aziende della Logistica
La necessità di scrivere questo articolo è scaturita dopo che, per l’ennesima volta, sento ripetere che “vi è obbligo di nominare il Medico competente, previsto dal DLGS 81/08, ogni qualvolta l’organico dei dipendenti aziendali supera le 15 unità".
Diciamolo una volta per tutte: NON E’ VERO; soprattutto non è questo il parametro da utilizzare per definire se ci sia o non ci sia la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti.
La logica è assolutamente un’altra ed è oggettivamente dipendente dalla reale esposizione ai rischi ai quali potrebbero essere assoggettati i dipendenti delle aziende.
È solo attraverso un’attenta valutazione dei rischi che si può determinare se tutti, o solo alcuni, dei componenti l’organico devono essere sottoposti a sorveglianza.
Chi è il medico competente
Partiamo intanto dalla figura:
Il medico competente deve possedere inderogabilmente uno dei titoli sotto indicati:
- specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale od igiene industriale, fisiologica ed igiene del lavoro, clinica del lavoro o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;
- docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.
Quando serve il medico competente
A questo punto va seguita la regola secondo la quale:
Il medico competente è obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro quando l’azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria, cioè quando per legge devono essere effettuati in azienda accertamenti preventivi e periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore, situazioni cioè emerse dalla valutazione dei rischi redatta, all’interno del DVR, dal RSPP (Responsabile Servizio Protezione e prevenzione).
Sicuramente, pur non essendo entrati nello specifico del Documento di Valutazione dei rischi di un’azienda, possiamo tranquillamente sostenere che, se vengono effettuate determinate mansioni, l’esposizione al rischio sarà tale per cui la nomina del medico è una diretta conseguenza; vediamo alcuni esempi.
Soggetti per cui il rischio determina l'esigenza del medico competente
Lavoratori addetti ai videoterminali
Lavoratori addetti ai videoterminali, cioè quei lavoratori che utilizzano computer e terminali “in modo sistematico ed abituale per 20 ore medie settimanali”; fra questi non possiamo non considerare i terminali client utilizzati regolarmente durante le attività svolte in magazzino. Le principali conseguenze che derivano, a carico del datore di lavoro, sono diverse tra cui:
- l’aggiornamento della “valutazione dei rischi”, con l’identificazione degli eventuali nuovi videoterminalisti, a seguito di analisi dei rischi per la vista e per gli occhi, dei problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale e delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
- obbligo di nominare il Medico Competente aziendale che sottoponga il lavoratore ad apposita sorveglianza sanitaria, comprensiva di visita medica iniziale e controlli periodici;
- l’obbligo di garantire una formazione ed informazione adeguata ai videoterminalisti per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista.
Addetti alla movimentazione manuale dei carichi
Oppure citiamo il caso dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (operazione di trasporto o sostegno di un carico, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che comportano rischi di lesioni dorso/lombari.). Si tratta ovviamente del “rischio per antonomasia nei magazzini della Logistica”. Per quanto valga la pena tenere a mente che carichi con un peso suepriore ai 20 kg per le donne e 25 per gli uomini, determinano in automatico la nomina del medico, non si deve trascurare anche la frequenza di movimentazione ed il fattore di ergonomia nelle prese del carico stesso; situazioni particolarmente affaticanti e rilevate durante la valutazione dei rischi meritano la nomina del MC.
Addetti al Lavoro Notturno
Altro caso quello degli Addetti al Lavoro Notturno. In un’epoca in cui il livello di servizio richiesto alla Logistica è sempre più spinto, non è raro trovarsi in situazioni aziendali H24, sia per il material handling, sia per i trasporti e la distribuzione fisica.
- Addetti che svolgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere per almeno 80 giorni all’anno (gli 80 giorni vanno riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time verticale);
- Addetti che volgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere del tempo di lavoro impiegato in modo normale.
Per le aziende che applicano il CCNL trasporti e Logistica il “periodo notturno” di cui sopra è individuate dalle 22,00 alle 6,00.
Conducenti di veicoli con patente di guida categoria C, D, E
Infine non possiamo dimenticare gli obblighi di visita preventiva e periodica alla quale devono essere sottoposti conducenti di veicoli con patente di guida categoria C, D, E; ad essi dovranno essere somministrati gli opportuni test antidroga, come previsto dal provvedimento di intesa della Conferenza Stato - Regioni, del 30 ottobre 2007.
In questo caso Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta, concordando con il datore di lavoro, l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima. Il datore di lavoro informa il lavoratore della data e luogo dell'accertamento: esso si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato. Nel caso che ritenga sottoporlo ad ulteriori accertamenti sanitari invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'ASL o alle altre strutture sanitarie competenti.