Appalti di logistica e tutela del personale
Avv. Matteo Di Francesco, socio titolare Legal Frame Studio Legale
1 - LA TUTELA APPLICABILE AI LAVORATORI IN CASO DI APPALTO
Come a tutti noto, il contratto di appalto è molto usato dalle imprese, specialmente nella forma dell’appalto di servizi. Tale strumento, infatti, costituisce la forma più utilizzata di esternalizzazione di attività.
Nell’ordinamento italiano il legislatore ha scelto di tutelare i crediti – compresi TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi – dei lavoratori impiegati nell’appalto attraverso il meccanismo della c.d. “responsabilità solidale” tra appaltante e appaltatore.
In particolare, l’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 (c.d. “Decreto Biagi”) stabilisce proprio come “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi”.

2 - GLI APPALTI NELLA LOGISTICA
Nel corso degli anni si sono sempre più sviluppati, assumendo particolare importanza, gli appalti nel settore della logistica e dei trasporti.
Preso atto del fenomeno, il legislatore è intervenuto con una specifica norma, l’art. 1677 bis c.c., in base al quale: “se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677 bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

3 - LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI DI LOGISTICA
Per anni, tuttavia, nella pratica ci si poneva l’interrogativo se tale responsabilità solidale potesse operare con riferimento alle prestazioni lavorative relative alle attività di semplice trasporto di cose, in quanto al contratto di trasporto non si applica la norma sulla responsabilità solidale negli appalti.
In proposito, si ricorda che il Ministero del Lavoro, già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, nell’esaminare l’applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, aveva precisato che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).
La lettura fornita nella citata circolare non è stata pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677 bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677 bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

4 - LA POSIZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO: ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NELLA LOGISTICA
Il Ministero del Lavoro è quindi intervenuto nuovamente con un interpello, il n.1/2022, chiarendo che anche nel caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677 bis c.c. trova applicazione la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del d.lgs. 276/2003.
Tale conclusione deriva dalla considerazione secondo la quale la logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò non risulta possibile escludere il regime di solidarietà sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
Sul punto va ricordato come era già intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254/2017, che aveva affermato la necessità di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, con la finalità di garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale n. 254/2017).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677 bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o consulenza sul tema si prega di contattare l’Avv. Matteo Di Francesco, tel. +39 0230462665, cell. +39 3497854556,
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - website www.legalframe.it
Articoli di Legal Frame su LogisticaEfficiente

