Obblighi contrattuali internazionali ai tempi del "Coronavirus"
L’azienda italiana come può gestire i suoi obblighi contrattuali internazionali di invio di dipendenti all’estero nell’emergenza “Conoravirus”
In questi giorni molte aziende italiane con rapporti contrattuali con stranieri stanno affrontando varie difficoltà che derivano dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Purtroppo, il fatto che i vari Paesi, anche per ragioni non dipendenti da loro, non siano riusciti a coordinare gli interventi per gestire le limitazioni di movimento, ha aumentato le problematiche connesse alla gestione delle commesse internazionali.
Infatti, anche l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 non pone un divieto assoluto di movimento, facendo salve le ragioni di lavoro (a condizione che siano comprovate) e gli Stati in cui si trovano i siti dei clienti non hanno adottato provvedimenti che impediscano l’ingresso di lavoratori nel loro territorio.
A causa di ciò, vi sono clienti che chiedono all’azienda italiana, in adempimento dei propri obblighi, di dar seguito al contratto, inviando per esempio i tecnici per eseguire i collaudi o la messa in opera o avviare i macchinari venduti.
A tal proposito, ove possibile, sono state utilizzate tecnologie da remoto per macchinari o apparecchiature a ciò predisposte. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, senza l’intervento del fornitore italiano sul posto, l’acquirente straniero non può avviare il funzionamento e la produzione, con evidenti danni per il ritardo della tempistica originariamente prevista nel contratto.
Rarissimi sono i casi (al di fuori della Cina), in cui sia possibile invocare la forza maggiore, in quanto quasi tutte le clausole dei contratti stipulati a suo tempo, non ricomprendono fra gli eventi contemplati le “epidemie” o “emergenze” sanitarie”. Il caso di “provvedimenti governativi”, molte volte previsto, trova nella situazione attuale il limite di applicazione sopra descritto dato dalla natura non assoluta dei divieti imposti.
In alcuni casi, sono gli stessi clienti che non considerano la pandemia una valida giustificazione per sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto sostengono di aver adottato tutte le misure preventive per non esporre al rischio di contagio.
In tutte queste situazioni, l’impresa italiana rischia di vedersi contestato di non aver adempiuto al contratto e addebitati i danni conseguenti, facendo leva sul fatto che la prestazione non è divenuta impossibile.
Sotto altro profilo, si verifica che siano i dipendenti stessi a non volere intraprendere viaggi in questo momento di emergenza sanitaria e, in particolare, quando la destinazione è un paese asiatico, o, comunque, lontana.
A tale riguardo, va ricordato che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare al dipendente la sicurezza e l’incolumità sul posto di lavoro. Pertanto, non è da escludersi che, ove il tecnico inviato malauguratamente contragga la malattia, il medesimo promuova successivamente azioni di risarcimento danni nei confronti dell’azienda.
Per tutte queste ragioni, il nostro studio si è trovato ad assistere clienti italiani che hanno dovuto affrontare le questioni contrattuali sopra esposte e suggerisce a chi ha analoghe situazioni, in primo luogo, di analizzare se vi è la possibilità di invocare la clausola di forza maggiore e, poi, ove non si possa utilizzare, tutelarsi nei confronti della controparte per i danni che possano derivare all’azienda italiana dall’invio di dipendenti, mediante comunicazioni predisposte a tal fine e inoltrate con le modalità richieste dal contratto o, in ogni caso, con le forme che assicurino la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del cliente.

