Quale evoluzione avrà la normativa della logistica e del trasporto?
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Il termine logistica nasce in ambito militare, per indicare la scienza che tratta le attività finalizzate ad approvvigionare le forze armate di mezzi di sostentamento, armi e materiali vari, per vivere, muoversi e combattere nella massima efficienza, anche quando le truppe si trovano a grandi distanze dal quartiere generale e dalle fonti di rifornimento.
Questa parola ha assunto successivamente un significato più ampio nel linguaggio comune e commerciale, a identificare tutte le attività di coordinamento e ottimizzazione di movimenti e spostamenti di cose e/o persone nell’ambito di un’organizzazione collettiva, con particolare riferimento alle attività industriali, subendo così nel corso degli anni, ed in particolare a decorrere dal dopoguerra, un’evoluzione che ne ha ampliato il significato, in origine circoscritto al solo ambito militare, ai campi economico, industriale e produttivo.
Assologistica (Associazione Italiana Imprese di Logistica, magazzini generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali) definisce la logistica come “l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”, includendo quindi in questa attività una casistica ampia e variegata.
Il contratto di logistica non è tipizzato nel codice civile, né in leggi speciali, cosicché per individuare la disciplina in concreto applicabile a tale fattispecie si devono prendere le mosse dall’articolo 1322 cod. civ., in base al quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” e “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
In giurisprudenza è stato affermato, con riferimento al contratto di logistica, che “il contratto di logistica è un negozio atipico, in forza del quale un soggetto, il fornitore di servizi logistici, assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, il committente, con organizzazione dei mezzi a proprio carico, e si obbliga quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto configura, quindi, una figura atipica mista, contenente in sé gli elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto, deposito, trasporto, somministrazione). Conseguentemente la relativa disciplina va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. In altri termini, è la prestazione contrattuale caratterizzante del contratto che determinerà la disciplina normativa applicabile al rapporto contrattuale misto, a prescindere dal «nomen iuris» dato dalle parti allo schema contrattuale” (Trib. Parma, 3 luglio 2013, n. 985, in Redazione Giuffrè 2013).
In pratica, i tipi contrattuali di riferimento per determinare la disciplina applicabile ad un contratto di logistica sono:
- l’appalto;
- la somministrazione;
- il deposito;
- il trasporto;
- la spedizione.
Il legislatore, nel corso degli ultimi anni, ha profondamente innovato la disciplina di alcuni di questi contratti (basti pensare alla continua evoluzione cui è soggetta la normativa dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), introducendo nuovi istituti quali la corresponsabilità tra committente e appaltatore (e/o vettore) che hanno limitato fortemente la libertà negoziale delle parti, imponendo di adottare particolare cautela nella redazione dei contratti di logistica, pena il rischio per la committenza di assumersi oneri e responsabilità di complessa gestione.
In questo quadro, di per sé già complesso, si collocano anche le ricadute della normativa in materia di salario minimo, introdotta in Italia a luglio in recepimento della disciplina comunitaria, le cui applicazioni in altri paesi dell’Unione (in particolare, Francia e Germania) hanno destato scompiglio e preoccupazioni, con echi anche nel nostro paese.
In questo ambito, è possibile individuare anche linee di evoluzione futura della normativa, sulla base di quanto sino ad oggi accaduto e dei rumors che trapelano da Roma e da Bruxelles, con lo scopo precipuo di strutturare un’attività necessariamente destinata a durare nel tempo sulla base delle probabili evoluzioni normative che potrebbero essere introdotte negli anni a venire.
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