I tempi di carico e scarico
Il fattore temporale
Uno degli aspetti centrali per l’organizzazione di una catena logistica efficiente è il fattore temporale.
In questa prospettiva, con riferimento in particolare alla logistica distributiva, assume particolare rilevanza la discussa “disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico” di cui all’articolo 6 bis del D. Lgs. 286/05.
Contratto di autotrasporto scritto
Giova preliminarmente ricordare come l’indicazione dei “tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata” costituisca uno degli elementi essenziali necessari affinché il contratto di autotrasporto sia considerato “scritto” (cfr., articolo 6, comma 3, dello stesso D. Lgs. sopra richiamato), con conseguente applicabilità della più favorevole disciplina che la normativa dell’autotrasporto riserva al committente nel caso in cui stipuli con i vettori contratti scritti.
Superamento del periodo di franchigia
In base all’articolo 6 bis del D. Lges. 286/05, “nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché' le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico”, fermo restando che nel caso di superamento del periodo di franchigia il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo, pari attualmente a 40 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Questa disciplina è, per legge, inderogabile.
Con il successivo Decreto Dirigenziale 69 del 24 marzo 2011 sono state stabilite le modalità applicative di questa disposizione, chiarendo tra l’altro che "il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico" (Articolo 2.3).
La norma è univoca, pur presentando profili di irragionevolezza (dovuti presumibilmente al tentativo (mal riuscito) di conciliare le richieste dei vettori con quelle della committenza).
Da un punto di vista strettamente legislativo, se il caricatore inizia a caricare il mezzo entro due ore da quando arriva presso il magazzino del committente, a nulla sembrerebbe rilevare il fatto che il tempo necessario a caricare sfori le due ore e si protragga anche per molte ore successive, se non addirittura per terminare il giorno successivo.
Se quindi per caricare materialmente il mezzo il mittente impegnasse undici ore, ma non avesse fatto attendere il vettore per dare inizio alle relative operazioni più di due ore, nessuna indennità sarebbe dovuta, mentre nel diverso caso in cui il vettore fosse costretto ad aspettare due ore ed un quarto prima di dare inizio alle operazioni di carico, svolte poi in venti minuti, maturerebbe diritto all’indennizzo.
La prova relativa alla tempistica di carico e scarico del caso concreto può essere fornita dal vettore sia attraverso i documenti emessi in occasione di ciascun traporto (in cui siano annotati i tempi effettivi di attesa), sia anche dalle risultanze del cronotachigrafo.
Come risolvere allora praticamente questa delicata soluzione?
Inserimento di clausole
L’unico strumento attraverso cui le parti del rapporto possono trovare tutela è costituito dal contratto, che dovrà prevedere una serie di clausole idoneamente dirette a tutelare le reciproche posizioni.
È peraltro evidente che il solo contratto non è di per sè sufficiente, essendo altresì necessario attuare una gestione del rapporto accorta (sia sotto il profilo documentale, sia sotto quello fattuale), in modo tale da evitare equivoci e fraintendimenti.