L’Antitrust torna ad occuparsi dei costi minimi
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tornata, in data 8 febbraio 2017, ad occuparsi dell’annosa questione dei costi minimi, su impulso del Ministero dei Trasporti che, in data 5 dicembre 2016, ha sottoposto all’AGCM una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 22 delle legge n. 287/1990, con la quale, fatto riferimento all’ordinanza della Corte di Giustizia europea del 21 giugno 2016 (cui si è già fatto cenno in un precedente lavoro pubblicato su questo portale), ha manifestato l’intenzione di tornare a pubblicare i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’autotrasporto (tali valori non erano più stati pubblicati dopo che il MIT si era conformato al parere del 22 aprile 2015 della AGCM, con cui si è affermata la loro natura restrittiva della concorrenza).
L’AGCM ha al proposito osservato che:
- la pubblicazione di valori indicativi di riferimento dei corrispettivi dell’autotrasporto, “a prescindere che ciò faccia seguito ad una determinazione di un’amministrazione nazionale o di un organismo composto da rappresentanti degli operatori economici”, ha natura fortemente restrittiva della concorrenza;
- in questo modo infatti si rischierebbe “di condizionare la libera contrattazione tra le parti con conseguente tendenziale allineamento dei prezzi dei servizi di autotrasporto verso l’alto”;
- il Ministero peraltro non avrebbe ancora chiarito “il legame tra le esigenze di sicurezza che si intenderebbero tutelare e la pubblicazione dettagliata di valori per ciascuna componente dei costi di esercizio”;
- l’Ordinanza della Corte di Giustizia europea del 21 giugno 2016 non legittimerebbe “anche ai fini della tutela della sicurezza, l’individuazione di valori attraverso metodi e criteri tali da produrre indebite restrizioni della concorrenza, ove sia possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi”;
- “restano ferme le considerazioni fortemente critiche contenute nella sentenza della Corte di Giustizia del settembre 2014 , in merito alla non idoneità dello strumento dei costi minimi per perseguire un obiettivo senz’altro meritevole di tutela come la sicurezza”.
Sulla base di questi argomenti l’AGCM ha concluso che “in sostanza, l’Ordinanza della Corte di Giustizia del giugno 2016 non legittima la determinazione di valori di riferimento delle componenti dei costi dell’autotrasporto nelle medesime modalità oggetto del precedente parere motivato dell’Autorità del 22 aprile 2015, non giustificabili alla luce dei precedenti rilievi e tali da condurre ad un’artificiosa fissazione della principale componente del prezzo e ad un tendenziale allineamento verso l’alto di costi e prezzi”, cosicché è auspicabile che il Ministero “nell’esercizio delle proprie prerogative volte alla tutela di obiettivi di interesse pubblico come la sicurezza stradale, svolga tali funzioni individuando modalità idonee ad incidere il meno possibile sul corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato, in particolare ove, come nel caso di specie, siano agevolmente rinvenibili strumenti meno restrittivi della concorrenza”.
Il provvedimento da ultimo assunto dall’AGCM valorizza le note critiche al sistema dei costi minimi formulate dalla Corte di Giustizia con la sentenza del settembre 2014, fornendo una lettura della successiva ordinanza della Corte stessa tale da ricondurre la portata ad un alveo limitato, coerentemente con i principi cui è ispirata la giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza.
Le risposte dell’AGCM sembrano sotto questo profilo ispirate a criteri di rigorosa coerenza, sostanziandosi nella riaffermazione della necessità di garantire e tutelare la libera concorrenza, salvo il caso in cui non sia possibile individuare strumenti attraverso cui tutelare l’interesse della sicurezza stradale senza ingerenze sul piano concorrenziale.