La responsabilità del fornitore nei contratti di logistica integrata
Torrente Vignone - Studio Legale Internazionale
Quando si parla di responsabilità in un contratto di logistica, ci si rende conto immediatamente che non è facile individuare la normativa applicabile, né i confini di tale responsabilità; ciò accade, in particolare, nei casi in cui le prestazioni del fornitore siano molteplici.
Va subito detto che, quanto alla normativa, il contratto di logistica non trova adeguata regolamentazione negli schemi tipici previsti dal nostro codice civile, in quanto si tratta di un contratto che ha fatto la sua apparizione solo di recente nel mondo delle relazioni commerciali.
Ma l'attività logistica per sua natura ha ad oggetto diverse prestazioni e servizi e non può quindi ricondursi ad un contratto unico. Se si pensa a tutte le prestazioni che vengono svolte da un logistico, vengono in considerazione diversi contratti tipici tra cui l'appalto, il contratto di deposito, il contratto di spedizione e il contratto di trasporto.
Per quanto riguarda il tipo di responsabilità, va sottolineato che l'obbligazione del fornitore è un'obbligazione di risultato, ossia, non interessa solo che la prestazione venga eseguita ma che venga eseguita anche con un determinato livello di risultato. Pertanto, si è responsabili non per un adempimento qualunque ma per una prestazione ben definita. Si tratta di uno standard elevato di responsabilità, ma d'altra parte, per le imprese committenti l'affidamento della logistica all'esterno comporta una ristrutturazione dell'azienda più o meno ampia a seconda dei servizi commissionati e il committente accetta di privarsi temporaneamente del controllo dell'intera o di parte dell'attività logistica affidata al fornitore
Ancor più rigorosa è la responsabilità del fornitore quando il fornitore si obbliga ad assumere in deposito e custodia la merce movimentata, che, peraltro, resterà di piena ed esclusiva proprietà del committente.
Il fornitore dovrà adempierà a tale onere con la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni di legge. In ogni caso, il medesimo sarà tenuto al risarcimento di qualunque danno occorrente a terzi o ai beni in sua custodia. In particolare a carico del Fornitore saranno gli eventuali deterioramenti, avarie, distruzione e/o ammanco della merce, che avvenga durante la custodia.
Un aspetto importante da disciplinare è quello della manutenzione, qualora, in particolare, vi siano depositi concessi in locazione o, comunque, messi a disposizione appositamente per le attività logistiche.
Si suggerisce di regolamentare nel contratto tale aspetto, specificando gli obblighi di pagamento, stabilendo chiaramente i limiti della responsabilità di ciascuna parte. Gli importi relativi potranno anche essere gestiti nell'ambito del meccanismo della determinazione del corrispettivo per i servizi.
Va ricordato che il fornitore è responsabile anche per le prestazioni logistiche affidate a terzi sub-appaltatori.
Un'ulteriore considerazione importante è relativa al fatto che le responsabilità possono essere modulate e regolamentate in modo diverso nel contratto, a seconda del servizio prestato. Ove, per esempio ci sia un servizio di trasporto si può inserire una clausola, in modo che sia chiara l'applicazione della normativa in materia con particolare riferimento alla responsabilità.
Infatti, se si tratta di trasporto, il fornitore sarà tenuto alla corretta esecuzione del trasporto in base alle prescrizioni del codice civile in materia e, in caso di perdita e/o avaria delle merci, risponderà nei limiti di valore ivi previsti. Anche per tale aspetto si raccomanda di inserire negli accordi scritti la specifica regolamentazione. Ciò, in quanto in assenza di previsioni contrattuali si applicherà la normativa generale del codice civile, senza poter derogare alla medesima.
Si comprende, pertanto, bene che, in attesa di una disciplina da parte del legislatore è quindi opportuno prevedere nel contratto che si stipuli una dettagliata ed esaustiva regolamentazione delle obbligazioni delle parti onde evitare l'incertezza della norma applicabile.