Novità per la filiera della Logistica
Pubblicati gli ultimi aggiornamenti in merito alla Fatturazione Elettronica B2B
Durante gli ultimi mesi sono state moltissime le richieste di chiarimenti da parte degli operatori di settore all’Agenzia delle Entrate, chiarimenti che coinvolgono tutti i settori compreso quello logistico.
Sono moltissimi infatti gli attori protagonisti della filiera che dovranno abbandonare il vecchio processo del ciclo ordine pagamento basato sulla carta per passare ad un processo totalmente digitale.
Lo scorso 30 aprile l’Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione del provvedimento attuativo n. 89757/2018 e della circolare n. 8/E, con cui vengono fornite le specifiche tecniche ed i primi chiarimenti applicativi.
Vediamo quali sono i cambiamenti più significativi.
Provvedimento attuativo n. 89757/2018
Questo documento contiene tutti i chiarimenti riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra business partner privati, per le variazioni e infine per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
In particolare:
Formato della Fattura Elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’XML come unico formato da utilizzare che dovrà essere trasmesso e ricevuto tramite il Sistema di Interscambio.
Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica
Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.
Recapito “semplificato” per consumatori finali e piccole partite Iva
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia.
Semplificazione del flusso
Il flusso di emissione della fattura elettronica è stato modificato e semplificato come indicato dallo schema seguente
Sicurezza dei dati
Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Conservazione a norma
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia devono obbligatoriamente conservare le fatture secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad).
Circolare n. 8/E
In questo documento vengono emanate alcune importanti interpretazioni riguardante l’obbligo del 1° luglio 2018.
In particolare:
Carburanti per motori per motori per uso autotrazione
Per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione va evidenziato che non è prevista come obbligatoria l’indicazione della targa del mezzo. Restano in vigore fino al 1° gennaio 2019 le vigenti regole relativamente alle cessioni degli altri tipi di carburante che avranno per quella data l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica
Ad oggi non sono previste proroghe, restano quindi valide le date del 1° luglio 2018 e del 1° gennaio 2019 per l’entrata in vigore dell’obbligo della Fatturazione Elettronica tra Privati.
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