La legge di stabilità 2016
1. Premessa
La Legge di Stabilità si compone di un unico articolo, suddiviso in commi.
Nei commi da 645 a 653 sono contenute le novità che riguardano l'autotrasporto, sulla base del seguente schema di massima:
- esclusione dal beneficio del credito d'imposta per leL accise sul gasolio relativamente ai veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori e destinazione dei conseguenti risparmi (commi 645 e 646);
- misure a sostegno all'intermodalità marittima e ferroviaria, con il fine di decongestionare la rete viaria (commi da 647 a 649);
- autorizzazione di spesa finalizzata all'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 650);
- disciplina dell'esonero dalla contribuzione previdenziale nella misura dell'80%, per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali (comma 651);
- novità in materia di deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (comma 652);
- obbligo di esibizione della documentazione relativa al trasporto internazionale e relative sanzioni (comma 653).
Sono quindi rimaste deluse le aspettative di chi auspicava che fosse il momento di apportare correttivi alle novità introdotte con la Legge di Stabilità dell'anno scorso, la cui applicazione pratica ha portato e continua a portare notevoli problemi, in particolare per quanto concerne le modalità di verifica della regolarità del vettore "con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi".
È noto infatti che da qualche settimana è stata attivata la "apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto", per cui la verifica della regolarità del vettore "con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi" può e deve essere effettuata ad opera del Committente esclusivamente in base a questa modalità, non essendo più sufficiente la mera acquisizione del Durc del vettore.
Il Durc peraltro aveva validità trimestrale (successivamente estesa a quattro mesi), mentre la verifica effettuata con le modalità di cui sopra non produce alcuna "certificazione" con durata legale, cosicché il committente potrebbe essere astrattamente chiamato ad effettuare l'accesso al portale del Comitato prima di ogni viaggio.
Sarebbe quindi sicuramente auspicabile un intervento correttivo che, pur nel rispetto della finalità della norma, preveda uno snellimento della procedura di verifica, fissandone anche la necessaria periodicità.
2. Le novità
La novità più significativa introdotta dall'ultimo provvedimento legislativo, oltre agli stanziamenti a favore dell'intermodalità marittima e ferroviaria, è sicuramente costituita dall'innovata disciplina relativamente ai controlli sui trasporti internazionali di merci, con l'evidente intento di reprimere eventuali elusioni del regime di cabotaggio.
È stato a tal fine introdotto l'articolo 46 ter (rubricato "Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali") alla legge 298/74, con il quale è istituito l'obbligo per il vettore di esibire agli organi di controllo "la prova documentale" relativa all'internazionalità del servizio, il cui mancato ottemperamento è sanzionato con il "pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200".
La prova può essere "fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali" ed "all'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento".
Nel caso in cui "il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale" di cui sopra, ovvero anche nel caso in cui la documentazione stessa non risulti essere stata compilata conformemente alla normativa applicabile, "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000", fermo restando, nel caso in cui da ciò derivi "l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo", si applicano le sanzioni previste per i trasporti abusivi.
3. Conclusioni
Il legislatore con l'introduzione delle nuove norme in materia di documentazione dei trasporti internazionali ha evidentemente inteso fornire agli organi preposti ai controlli un ulteriore strumento per prevenire e combattere i fenomeni di abusivismo perpetrati violando la normativa in materia di cabotaggio.
Il nostro studio è come sempre a disposizione per fornirvi ogni ulteriore approfondimento e chiarimento, nonché per assistervi nella difesa dei vostri diritti e nella redazione dei contratti, mettendo a vostra disposizione tutta la sua competenza ed esperienza.