Fornitura di ricambi ed obbligo di conservazione del fornitore
Avv. Matteo Di Francesco, socio titolare Legal Frame Studio Legale
Obblighi di conservazione dei ricambi ed esigenze commerciali
Come noto, nel settore della logistica spesso ci si interroga in ordine alla sussistenza di un obbligo in capo al fornitore di conservazione dei materiali di ricambio. Ciò in quanto in molti contratti si parte dal presupposto che si tratti di un obbligo di legge, ma la realtà è ben diversa. Così, ad esempio, chi fornisce e monta scaffalature può aver assunto determinati impegni verso i propri clienti finali, contando giustamente sulla cooperazione del proprio fornitore di componentistica e dando per scontato che lo stesso abbia precisi obblighi di conservazione dei ricambi. E se invece il fornitore non avesse un obbligo in tal senso? Potrebbe rifiutarsi di assumere l’obbligo di conservazione degli eventuali pezzi di ricambio richiesti, se non a fronte di un determinato (e concordato) corrispettivo?
Obblighi di legge o di contratto?
In generale occorre anzitutto precisare che non esiste, nel nostro ordinamento, una norma di legge generale che obblighi il venditore a mantenere per un certo periodo di tempo la disponibilità delle parti di ricambio di un prodotto venduto. Ci sono tuttavia diverse situazioni in cui la normativa di legge è tale da rendere per lo meno opportuno che il venditore mantenga una scorta di parti di ricambio per un certo periodo di tempo.
Obbligo in caso di vendita ad un “professionista”
Nel caso di vendita da professionista a professionista (ai sensi dell’art. 3. Lett. c del Codice del Consumo, si intende per tale “la persona fisica o giuridica che agisce nell’ esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”), cioè di rapporto B2B, sono previste due garanzie: una legale (art. 1490 e ss. c.c.) ed una convenzionale (disciplinata dai soli accordi tra le parti). Nel caso di garanzia legale è previsto che “il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo” (art. 1492 c.c.). Nel caso di garanzia convenzionale, sta agli accordi tra le parti disciplinare il contenuto della garanzia: dunque, ove mai fosse prevista dagli stessi la soluzione della riparazione, anziché la sostituzione dei prodotti che sono affetti da vizi, il venditore dovrà mantenere una scorta di parti di ricambio idonea al fine di soddisfare l’obbligazione contrattuale assunta. Nella prassi, infatti, i contratti di fornitura prevedono a volte la disponibilità di parti di ricambio per un certo periodo di tempo, quinquennale o addirittura decennale per i casi di parti di ricambio più di difficile reperibilità. Di qui l’idea, molto diffusa, secondo cui le parti di ricambio dovrebbero necessariamente essere rese disponibili per almeno 5 o addirittura 10 anni nei rapporti commerciali. Ma quanto precede denota che nel caso di vendita B2B non sussistono termini obbligatori di legge di disponibilità delle parti di ricambio. In realtà, nel caso di vendita B2B, l’obbligo di mantenere le parti di ricambio di un prodotto per un certo periodo di tempo sarà riscontrabile solo se il venditore ha assunto questo vincolo per contratto (nella maggior parte dei casi, ovviamente, a titolo oneroso).
Obblighi in caso di vendita ad un “consumatore”
Solo in caso di vendita ad un “consumatore” (rapporto, quindi, B2C) si applica quanto stabilito dagli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, i quali prevedono che se un prodotto non è conforme al contratto di vendita il consumatore ha a disposizione una garanzia della durata di due anni che si articola in quattro soluzioni alternative: riparazione, sostituzione del prodotto, risoluzione del contratto con conseguente rimborso di quanto pagato e riduzione del prezzo. Nel caso di B2C, il venditore che voglia offrire solo la riparazione (perché in genere più conveniente della sostituzione), così da evitare gli altri tre rimedi, è tenuto a mantenere una scorta di parti di ricambio a tale scopo necessarie per almeno due anni dalla consegna del prodotto venduto.
Obbligo di conservazione e garanzia in caso di appalto
La fornitura di un prodotto può avvenire anche nel contesto di un contratto di appalto. Se l’appaltante-committente è un’azienda, è prevista la riparazione o la riduzione del prezzo e, in subordine, la risoluzione del contratto; infatti, in tal caso “… l’appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera …. Il committente può chiedere che la difformità e i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto” (…) “L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera” (artt. 1667 e 1668 c.c.). Per quanto precede, nel caso di fornitura di un prodotto nell’ambito di un contratto di appalto con un committente professionista, il fornitore che voglia evitare la riduzione del prezzo o, peggio ancora, la risoluzione del contratto, è tenuto a mantenere una scorta di parti di ricambio per almeno due anni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del prodotto.
Conclusioni: attenzione alla redazione del contratto
Possiamo concludere che nell’ambito di un contratto di appalto privato, le parti di ricambio devono essere rese disponibili per due anni onde adempiere all’obbligazione di legge della riparazione: appaltante-committente ed appaltatore possono naturalmente escludere qualsiasi obbligo di fornire parti di ricambio in capo all’appaltatore – fornitore o pattuire contrattualmente termini maggiori o anche inferiori, prevalendo totalmente l’autonomia delle parti nella definizione convenzionale del problema in oggetto. In tutti gli altri casi, sarà sempre il contratto tra le parti a dover intervenire a regolare la materia. Dovrà farsi grande attenzione alla redazione dei contratti, in quanto l’obbligo in questione dovrà essere convenzionalmente inserito nei contratti mediante il consenso del fornitore ed a fronte della negoziazione di un congruo corrispettivo.