Il contratto di logistica: atipicità dei servizi e della disciplina contrattuale
Alcuni dei più rilevanti cambiamenti del mercato transitano ormai attraverso la rivisitazione dei modelli di organizzazione del lavoro. In un'ottica "globalizzata" del mondo imprenditoriale, tesa a sfruttare rilevanti economie di scala nella produzione, distribuzione e marketing dei prodotti e a praticare politiche di bassi prezzi per penetrare in tutti i mercati, i singoli processi produttivi vengono gestiti dalle imprese – e non potrebbe essere altrimenti - in funzione della migliore allocazione possibile delle risorse disponibili, facendo ricorso a tutti gli strumenti a tali fini utilizzabili.
Ragion per cui, ferme le previsioni contenute nel codice civile, negli anni si sono sviluppate nuove fattispecie giuridiche che, pur non trovando la propria fonte naturale nelle disposizioni codicistiche, vengono ampiamente utilizzate nella pratica. Fra queste figure, ruolo primario riveste il contratto di logistica. Sul punto, invero, vi è anche da precisare che è tendenza degli ultimi anni, per le aziende, quella di affidare all'esterno peculiari attività che, nella maggior parte dei casi, si riferiscono ai cosiddetti «servizi no core» della propria produzione principale e, uno dei principali processi che comunemente vengono esternalizzati è quello inerente il settore specifico della logistica.
Il termine "logistica" ha radici antiche ma, con il tempo, ha profondamente mutato il proprio significato. Un tempo veniva, infatti, definito «logistica» il settore dell'arte militare che organizzava le attività riguardanti gli spostamenti, l'alloggiamento, il rifornimento dei viveri, l'armamento e simili delle forze armate. Oggi, invece, intendiamo la «logistica» come la fase di approvvigionamento, distribuzione dei materiali e dei prodotti finiti o, ancora, come un contratto avente ad oggetto prestazioni di trasporto, di custodia, di movimentazione delle merci e di spedizione.
Il contratto di logistica è un contratto atipico, la cui disciplina è ricavabile, in relazione alle singole prestazioni, da quella dei contratti tipici di cui le stesse rappresentano il profilo essenziale: il trasporto, il deposito, l'appalto di servizi.
Esso, ad ogni modo, si può pacificamente definire come un contratto - a titolo oneroso - di coordinamento di una pluralità di prestazioni tipiche, che si ripetono nel tempo, in grado di soddisfare il complesso dei bisogni e delle necessità durevoli di produttore e distributore. I servizi logistici sono atipici in quanto atipica è la stessa prestazione logistica.
Componendosi di singole prestazioni, che perdono la loro individualità e autonomia per divenire segmenti di una prestazione complessa, l'esecuzione del contratto comprende di solito non solo l'attività tipica che ne costituisce l'oggetto immediato ma anche tutte le obbligazioni accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato all'adempimento dell'obbligazione principale.
E dunque, ecco spiegato perché nel contratto di logistica assumono rilievo non tanto le singole prestazioni, quanto il loro coordinamento in funzione del risultato che il fornitore di servizi logistici si è obbligato a produrre.
Il nodo focale, non ancora chiarito dalla giurisprudenza, è quale sia la normativa applicabile al contratto. Da un lato, vi è l'opinione di coloro che ritengono applicabile la disciplina del contratto di somministrazione e, dall'altro, vi è chi afferma l'applicabilità delle norme sull'appalto da intendersi quale «appalto di servizi».
Tali incertezze rendono doverosa, in sede di instaurazione di un rapporto di logistica, una regolamentazione quanto più dettagliata ed esaustiva delle singole voci contrattuali, a cui sarebbe anche auspicabile associare un glossario dei termini utilizzati onde evitare dubbi interpretativi.
Benché prima facie queste considerazioni possano sembrare una mera riflessione teorica, in realtà nascondono notevoli risvolti pratici. A seconda dell'inquadramento giuridico che si applica al contratto, difatti, vi saranno sostanziali differenze per tutto ciò che concerne, ad esempio, termini di prescrizione, ipotesi di inadempimento o, ancora, limiti risarcitori. Quest'ultimo profilo, in particolare, può avere per le aziende dei risvolti economici importanti.
Non essendo univoco il regime di responsabilità in capo all'operatore logistico, infatti, lo stesso varierà al mutare della «fase» di riferimento. Solo per fare degli esempi si veda come qualora si assimilasse l'operatore logistico come un trasportatore, la sua figura nonché la sua responsabilità sarà equiparata a quella del vettore. Se, invece, lo si considerasse come un depositario, egli dovrà comportarsi nella custodia con la diligenza del buon padre di famiglia e rispondere illimitatamente ed integralmente dell'eventuale danno arrecato - anche nelle ipotesi di deposito a titolo gratuito -, salvo che riesca a provare l'inevitabilità della perdita della cosa.
In un simile quadro giuridico, il miglior strumento ai fini della più efficace e sicura regolamentazione dei rapporti tra l'utente e l'operatore logistico rimane certamente la corretta ed esaustiva stesura del contratto, che andrà elaborato di volta in volta nella maniera maggiormente analitica ed esaustiva e corredato di tutti gli allegati utili alla corretta individuazione dei reciproci rapporti negoziali.

