Servizi di logistica: come promuoverli sul mercato mediante agenti e procacciatori?
Studio Legale Internazionale Torrente Vignone
Le aziende di logistica hanno necessità di reperire sul mercato collaboratori commerciali per promuovere i servizi di logistica che offrono: magazzinaggio, deposito, movimentazione merce, preparazione spedizioni, servizi accessori al confezionamento imballaggio etichettatura antitaccheggio, trasporto etc. e ricorrono principalmente alle figure di procacciatori e agenti.
E’ essenziale distinguere le due figure in particolare per le diverse tutele che l’ordinamento offre in conseguenza della cessazione di detti rapporti.
Agente
Va ricordato che, sotto il profilo delle previsioni normative, l’art.1742 codice civile fornisce la definizione dell’agente come colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Procacciatore
La figura del procacciatore, invece, non possiede una disciplina specifica. Pertanto, tale contratto può definirsi “atipico”.
Ma ciò che nella pratica più rileva è che il procacciatore, a differenza dell’agente, salvo accordi specifici, non gode delle tutele legate alla risoluzione del rapporto, come l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di risoluzione del mandato di agenzia.
Proprio alla luce della differenza nelle tutele previste, è necessario prestare particolare attenzione nell'inquadrare un rapporto come procacciamento in luogo di agenzia.
Qualora si commettano errori in tal senso, non solo l'imprenditore logistico sarebbe tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale obbligatorio per tutti gli agenti, ma potrebbe anche incorrere in sanzioni, oltre a essere sottoposto alla disciplina del codice civile prevista per l’agente, dovendo quindi garantire l'indennità di preavviso e di fine rapporto.
Determinazione del contratto
Nel determinare se ci si trovi dinnanzi a un contratto di agenzia piuttosto che a un procacciamento d'affari, in primo luogo, bisognerà valutare la volontà espressa dalle parti nel contratto, al di là di come si è deciso di denominare l’accordo.
Uno dei criteri fondamentali si riferisce alla natura dell’attività svolta: se, infatti, con il contratto di agenzia l'agente si obbliga a promuovere la conclusione di contratti in un determinato territorio per una determinata clientela per conto dell'altra parte, nel procacciamento d'affari il procacciatore non assume un tale impegno ma ha solo la facoltà di presentare possibili opportunità commerciali.
Successivamente sarà l’azienda logistica che dovrà occuparsi e gestire la conclusione dell’affare segnalato.
Si dovrà porre anche attenzione all’aspetto della stabilità del rapporto. Il procacciatore d’affari svolge un’attività occasionale ed è libero di promuovere o meno affari per conto dell’impresa. Invece, l’agente svolge un’attività su base continuativa.
Infine, se l’azienda opera sul mercato internazionale e si avvale di agenti stranieri, va, inoltre, considerato che solitamente le norme internazionali applicabili prevedono che prevalga la legge di nazionalità dell’agente e da ciò deriva che vi possono essere regolamentazioni differenti in merito alla disciplina del rapporto, con particolare riferimento alle conseguenze della cessazione del contratto.
I nostri clienti che operano all’estero nella selezione della propria rete commerciale tengono in considerazione anche il paese di residenza o nazionalità degli agenti.

