La cartellonistica all’interno dei magazzini
Azione di Prevenzione
Il punto di partenza per la realizzazione di una corretta organizzazione del lavoro è costituito dal principio, sancito dal decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, il quale stabilisce che, nel caso in cui dalla valutazione del rischio, effettuata in base all'articolo 28 comma 1, emergano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi organizzativi o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro faccia ricorso alla segnaletica di sicurezza. La segnaletica deve corrispondere a quanto previsto nel Titolo 5 art. 163 nonché alle prescrizioni di cui agli allegati da allegato XXIV a allegato XXXII.
In generale, il progettista del luogo di lavoro o dell'impianto deve tenere presente che l'efficacia della segnaletica di sicurezza non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica della stesso tipo che possa disturbare oppure confondere i lavoratori, inoltre possa arrecare danno dal punto di vista della visibilità.
Ciò comporta, nello specifico, la necessità di:
- evitare di disporre un numero troppo elevato di cartelli
- evitare di disporre gli stessi troppo vicini agli altri già presenti;
- evitare di disporre un numero insufficiente, un'ubicazione irrazionale, un cattivo stato o funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione;
- provvedere ad una pulizia regolare dei dispositivi di sicurezza: essi devono essere sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche;
- considerare che il numero e la collocazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell'entità dei rischi, del pericolo e delle dimensioni dell'area da coprire;
- garantire, per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, un'alimentazione di emergenza, nell'eventualità di una interruzione di tale energia.
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
A) Caratteristiche
- I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, privi di particolari di difficile comprensione;
- i cartelli devono essere costruiti con materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni ambientali;
le dimensioni e le proprietà colorimetriche dei cartelli devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione.
In ogni caso le dimensioni dei cartelli non devono essere inferiori a:
A>L/2000
A=superficie del cartello in m,
L=distanza in metri alla quale il cartello deve essere riconoscibile.
B) Condizioni d'impiego
Nella collocazione dei cartelli è necessario tenere conto di eventuali ostacoli; i cartelli devono essere sistemati ad un'altezza adeguata rispetto all´angolo visuale.
In caso di cattiva illuminazione naturale si dovranno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti, o illuminazione artificiale. Inoltre deve essere tenuto in considerazione che i cartelli devono essere ben visibili anche da coloro che utilizzano carrelli elevatori e/o strumenti di movimentazione all'interno dei magazzini. Per questo motivo ciò che può essere visibile ad un lavoratore a piedi può non esserlo altrettanto da un lavoratore che utilizza un carrello elevatore.
La segnaletica all'interno delle aziende puo'essere catalogata in due grandi famiglie:
- segnaletica orizzontale
- segnaletica verticale
La Segnaletica orizzontale
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili.
La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.
Nel caso di segnaletica orizzontale, lo stato di verifica di pulizia e l'aggiornamento è oltremodo importante per i lavoratori all'interno dei magazzini.
Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni
Le dimensioni consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, devono permettere di evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza e sono le seguenti:
- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm – 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale/intersezione nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 – 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.
Il piano della viabilità deve prevedere in particolare:
lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione (la manutenzione è fondamentale) deve essere tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico; la pavimentazione va tenuta costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi; la segnaletica e cartellonistica, adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l'organizzazione.
In generale quando si parla di segnaletica , si parla di informare e far rilevare la presenza di pericoli generici e particolari connessi alla viabilità considerando soprattutto quelle parti di magazzino (soprattutto se consideriamo magazzini costruiti da parecchi anni) che hanno zone non visibili, angoli ciechi.
Nel caso di cartellonistica che dovrà essere inserita nei piazzali esterni, o luoghi interni particolarmente bui, gli stessi dovranno essere rifrangenti, utilizzare eventuali appositi integrativi per definire distanze, limitazioni, itinerari obbligatori, e così via.
La cartellonistica interna, orizzontale ma anche quella verticale risulta oltremodo importante dal punto di vista dell'organizzazione interna anche per garantire la sicurezza per il personale esterno: si parte dalla cartellonistica che indica la semplice ubicazione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande, ecc), ma anche delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per garantire sempre che le uscite di sicurezza in caso di incendio e/o terremoto. Inoltre, la presenza sui luoghi di transito e di manovra di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) deve essere tutelata anche e soprattutto grazie alla cartellonistica.
L'informazione ai lavoratori del contenuto del "piano di circolazione interna Aziendale" di cui va lasciata traccia scritta meglio se esposta proprio come la cartellonistica, le procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità, sono tutte azioni di prevenzione sui luoghi di lavoro.
Segnaletica verticale
Nei reparti e nelle aree esterne dove transitano mezzi di trasporto quali i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i divieti. Ecco i segnali obbligatori:
Come già detto per la segnaletica orizzontale, tutta la segnaletica verticale deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout. Anche la segnaletica verticale deve contribuire ad evidenziare le condizioni di "pericolo, indicazione, prescrizione", collocandola in zone ben visibili, se necessario i cartelli possono essere rifrangenti (nei luoghi bui o piazzali esterni); utilizzare eventuali appositi cartelli integrativi per definire distanze, limitazioni.
Nel caso di inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all'interno dell'azienda, nel caso di mancato rispetto delle indicazioni è necessario prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, ma anche sospensioni temporanee per poter pretendere il rispetto della legge della prevenzione sui luoghi di lavoro.
Tali provvedimenti vanno presi in caso di: velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli; conduzione dei carrelli senza la necessaria visibilità; mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze; parcheggio "selvaggio" dei veicoli, se questo avviene in corrispondenza delle uscite d'emergenza; deposito "caotico" dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio; transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte; condotta dei mezzi d'opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica; trasporto di persone su veicoli non autorizzati, divieto di fumo, divieto di accesso a personale non autorizzato, mancata osservanza delle prescrizioni ad indossare i vari dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche, elmetto, etc.