Obbligo dei distacchi degli autotrasportatori nei Paesi membri dell'UE
“Sempre più Unione Europea anche nel settore dell'Autotrasporto che coinvolge le Aziende che effettuano viaggi fra paesi degli stati membri”.
L'obbiettivo, anche nel Settore dell'Autotrasporto, è quello di uniformarsi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsto dal Regolamento CE n. 883/2004. in particolare all'Art. 2, comma 2, viene specificato con chiarezza che “Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento”.
In rispondenza a questo importante principio, le Leggi in vigore nei vari paesi dell'UE, con particolare riferimento a quelli frontalieri dell'Italia (Francia, Austria, Svizzera) ed anche Germania e Spagna, prevedono l'obbligo di uniformare i salari riconosciuti al proprio dipendente, ai valori di soglia minima previsti dai contratti validi nello stato in questione.
Quindi ogni lavoratore distaccato che effettua un viaggio di cabotaggio con destinazione una meta localizzata in uno fra gli stati citati, ha diritto alla retribuzione minima in base alle normative vigenti del paese ospitante.
Per comprendere meglio i meccanismi applicativi di questa importante metodologia prendiamo come riferimento la legislazione francese.
La Francia, infatti, è lo stato che, più di tutti, ha applicato e rispettato, direi alla lettera, quanto sopra indicato. In particolare con l'emanazione della Legge Macron è il Decreto n°2016-418 del 07 aprile 2016 entrato in vigore: 01/07/2016 per cui:
Le società straniere di autotrasporto merci , trasporto di persone che effettuano operazioni in partenza o destinazione in Francia oppure un’attività di cabotaggio sul territorio francese sono tenute a conformarsi alle nuove disposizioni per il distacco dei lavoratori stranieri e devono nominare un rappresentante nel territorio francese.
In termini documentali La Società di Autotrasporto dovrà:
- informare C.G. Individuelle (organismo istituito ad hoc per la gestione e supervisione di questi “processi”) di qualsiasi evento o ispezione effettuata sul territorio francese relativa a questa legislazione.
- Fornire tutta la documentazione prevista dal contratto con la C.G. Individuelle e/o quella richiesta delle autorità amministrative francesi, più precisamente:
- Buste paga del/dei conducenti
- Documento(i) attestanti il pagamento dello stipendio
- Contratto di lavoro o UNILAV
- ModelloA1
- Qualsiasi altro documento richiesto in conformità alla legislazione applicabile e successive modifiche.
E tutto ciò per l’intero periodo di validità di ogni ATTESTAZIONE DI DISTACCAMENTO del conducente nonché per un periodo consecutivo di 18 mesi.
Va da sé che il recepimento del Regolamento europeo, da parte di ogni stato membro, ha le sue peculiarità; in Austria per esempio, a differenza della Francia, non è previsto l’obbligo del rappresentante per le imprese di autotrasporto di merci e persone - previsto invece per tutti gli altri settori - in quanto nel loro caso la documentazione relativa alla notifica va messa a disposizione direttamente a bordo del veicolo.
E l'Italia come si è mossa da questo punto di vista?
Di fatto l'obbligo di legge appena citato deve funzionare anche al contrario: cioè i datori di lavoro con sede all’estero ed i beneficiari di servizi nei paesi sopra elencati, che impiegano o ingaggiano uno o più lavoratori che effettuano trasporti con destinazione ultima l'Italia, hanno l’obbligo di segnalare i lavoratori online mediante apposito portale così da rispettare tariffe e retribuzioni allineate ai contratti italiani.
Con l’entrata in vigore dal 22/07/2016 del Decreto Legislativo 136 è stata recepita in Italia la direttiva 2014/67/UE (c.d. direttiva “Enforcement”) in materia di controlli sui distacchi transnazionali dei lavoratori.
A seguito di questo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 3 del 22/12/2016 inerente sia l’obbligo di comunicazione preventiva, sia il regime sanzionatorio, previsti per le IMPRESE STRANIERE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN ITALIA.
In buona sintesi, il Decreto Legislativo italiano ha disposto che l’impresa che distacca, o somministra lavoratori in Italia, ha l’obbligo di comunicare tale distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato (si veda la nostra comunicazione del 27/07/2016). Il ministero ha anche stabilito gli standard e le regole per la trasmissione telematica di tali comunicazioni al Ministero del Lavoro, introducendo una nuova formalità denominata “UNI_Distacco_UE”.
Ai sensi delle suddette normative, tutte le operazioni di cabotaggio stradale devono essere precedute in via telematica, per ciascun autista, dall’invio di un form di notifica elettronico disponibile in varie lingue.
Inoltre, a bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio devono essere presenti i seguenti documenti:
- Modello A1 - in base al Regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009;
- Copia del form di notifica elettronico;
- Copia del contratto di lavoro oppure l'attestato di servizio, la busta paga, il tracciato retributivo, la documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e la documentazione relativa all'inquadramento, al fine di dimostrare il rispetto della norma sul salario minimo.
È cosa certa che, la concorrenza sleale di alcune imprese che hanno localizzato la propria sede in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del lavoro è inferiore, sia un danno concreto per le nostre imprese.
Non è un segreto, inoltre, il danno concreto subito dalle imprese italiane a causa della concorrenza sleale operata da chi impiega conducenti inquadrati con contratti di somministrazione transnazionale, talvolta presentati in termini bizzarri, oppure dal cabotaggio stradale irregolare. Tali operazioni generano minori costi, che poi vengono trasferiti a beneficio di una committenza attenta solamente ad essi e non al servizio ricevuto o alle conseguenze sociali di tali pratiche.
Questo allineamento alla normativa europea, per quanto ancora in termini provvisori, va inteso come un importante e ulteriore passo avanti per contrastare il dumping sociale ed il cabotaggio irregolare spesso effettuato in Italia da imprese straniere di autotrasporto di merci.
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