La tolleranza nel superamento della massa limite nell’autotrasporto: quali rischi per la committenza??
Carico e sovraccarico dei veicoli
L'introduzione della corresponsabilità vettore - committente – caricatore – proprietario delle merci ad opera del D.Lgs. 286/05 ha posto nuove problematiche con riferimento al carico dei veicoli, in particolare con riferimento alla possibilità di sovraccaricare i mezzi facendo affidamento sulla percentuale di franchigia nell'eccedenza della massa limite.
Al proposito si può osservare che:
- i primi due commi dell'articolo 167 c.d.s. prevedono espressamente che "i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione" e che "chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma...";
- l'articolo 7 del D. Lgs. 286/05 istruisce un meccanismo di corresponsabilità per il "rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale", cosicché in linea di principio vettore; committente; caricatore e proprietario delle merci risultano essere corresponsabili in caso di loro violazione,
- la corresponsabilità peraltro trova diversa disciplina a seconda del fatto che il contratto di autotrasporto sia stipulato in forma scritta (nel senso di cui all'articolo 6 dello stesso decreto), ovvero rivesta altra forma;
- in caso di contratto scritto i soggetti sopra individuati saranno responsabili solo nel caso in cui "le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate", cosicché in linea di principio si può affermare che il contratto scritto, qualora redatto con le opportune cautele, esonera da qualsiasi responsabilità al riguardo la committenza, fermo restando, ai sensi del comma 7 della stessa disposizione normativa, la responsabilità del caricatore, che non può subire deroghe o limitazioni;
- risulta pertanto ancora una volta confermata l'assoluta necessità per la committenza di munirsi di strumenti contrattuali adeguati, per evitare i rischi connessi al particolare rigore che connota la normativa di settore;
- il comma 7 bis dell'articolo 7 del D. lgs. 286/05 prevede invece che "quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni";
- non constano peraltro precedenti specifichi in cui sia stata fatta applicazione del combinato disposto di tali norme ed, a dire il vero, non constano neppure prenunce che abbiano ad oggetto solo la seconda di esse;
- ad un'attenta lettura, infatti, il comma 7 bis dell'art. 7 non introduce un nuovo regime di corresponsabilità (diverso da quello cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti), limitandosi, nel caso in cui si verifichi l'evento in esso contemplato, a prevedere che la pubblica autorità debba effettuare dei controlli, diretti a verificare la sussistenza dei presupposti necessari all'emissione di sanzioni amministrative;
- l'eventuale responsabilità penale del committente e del caricatore restano infatti regolate dalle norme generali che disciplinano le fattispecie penali, cosicché affinché sia possibile ipotizzare una condanna è necessario che sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo (ipotesi non certo impossibile, ma comunque di difficile attuazione pratica).
Condotta illecita e sua sanzione
Ciò premesso, e tornando all'esame della fattispecie contemplata dall'articolo 167 c.d.s., occorre distinguere tra individuazione della condotta illecita e sua sanzione.
Dal tenore letterale della norma è indubbio che circolare con un veicolo la cui massa complessiva superi le indicazioni contenute nella carta di circolazione costituisca un illecito, peraltro non sanzionabile posto che la relativa sanzione trova applicazione solo quando il superamento eccede un valore predefinito normativamente.
Questo peraltro non può indurre committente e caricatore a sottovalutare i rischi connessi all'eccedenza di massa limite, sia per quanto concerne banalmente le relative sanzioni amministrative, sia per le possibili (per quanto forse non probabili) implicazioni penali.
La tolleranza del 5% deve infatti costituire una soglia di sicurezza, suscettibile di evitare il rischio di sanzioni in caso di errori nelle operazioni di pesatura o di malfunzionamenti strumentali.
Occorre inoltre ricordare che "non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 167 c.strad. per avere circolato con carico superiore al consentito, all'ordine di ridurlo nei limiti di legge, in quanto quest'ultimo costituisce mera raccomandazione di non perseverare nell'illecito, la cui inosservanza (nella specie rilevata e contestata nel corso del medesimo trasporto) realizza una nuova infrazione amministrativa e non la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., stante la funzione sussidiaria assegnata dalla legge a quest'ultima disposizione" ( Cass. Pen. sez. I, 23/05/2002, n. 31392).

