La negoziazione assistita
1. Introduzione
Il comma 249 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 249 prevede che "costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".
Questo nuovo istituto è stato introdotto dal D.L. 132/14 con l'intento di sgravare il carico dei tribunali ed è condizione di procedibilità, oltre che nel settore dell'autotrasporto, anche in tutte le cause civili aventi ad oggetto diritti disponibili di valore inferiore a 50 Mila euro.
Attraverso questo procedimento, sulla cui efficacia è legittimo nutrire dubbi, si attua una burocratizzazione delle trattative che usualmente precedono il ricorso all'autorità giudiziaria, trasformate adesso in una sorta di giudizio conciliativo, condotto da uno o più avvocati e/o dalla associazioni di categoria, all'esito del quale, nelle intenzioni del legislatore, le parti dovrebbero più facilmente accordarsi per transigere la controversia, evitando così il ricorso alla magistratura ordinaria.
2. La convenzione di negoziazione
Il procedimento di negoziazione assistita ha inizio con l'invito alla stipula della relativa convenzione, inviato dal legale di una parte all'altra, che deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento delle conseguenze della mancata risposta all'invito e/o del rifiuto allo stesso.
Il rifiuto all'invito alla negoziazione assistita (come pure la mancata risposta all'invito stesso nel termine di trenta giorni) può infatti costituire motivo di valutazione da parte del giudice del successivo giudizio ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e dell'esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c..
La convenzione "è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo" e deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
La convenzione, conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati (chiamati anche ad autenticare le firme dei sottoscrittori) deve precisare "il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura" (che non potrà essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti), nonché "l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro".
Si tratta quindi di un contratto, siglato dalle parti, attraverso il quale sono stabilite le regole da applicare alla successiva negoziazione.
3. La negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale
L'espletamento del procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, oltre che in materia di autotrasporto, per le controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per ogni domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (salvi i casi espressamente indicati nell'articolo 3 del D.L. 132/14), ferma restando, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Quando il giudice rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la sua conclusone ed allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.
4. Effetti dell'accordo che compone la controversia
L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La sottoscrizione da parte dei legali non ha in questo caso il mero effetto di certificare l'autografia delle firme, ma attesta anche "la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico" (attribuendo quindi ai legali un potere-dovere ampio e rilevante).
La comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (come pure la sottoscrizione della convenzione) produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e, dallo stesso momento, è anche impedita, per una sola volta, la decadenza.
Peraltro, nel caso in cui l'invito sia rifiutato o non sia accettato nel termine di trenta giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Il nostro studio è come sempre disponibile a porre la sua esperienza e le sue competenze a disposizione della clientela, per fornire assistenza qualificata anche in questo nuovo ambito.

