La verifica della regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore: novità di ottobre 2015
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1. Introduzione
In base al comma 4 bis dell'articolo 83 bis del D.L. 112/08 (nella nuova formulazione assunta a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015), "al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola", il committente è tenuto a verificarne "preliminarmente alla stipulazione del contratto" la regolarità del vettore "con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi".
In una prima fase, disciplinata dal comma 4 sexies dello stesso articolo, il vettore, per consentire al committente di effettuare la verifica di cui sopra "è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali".
Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è peraltro tenuto a predisporre "apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto".
Nel momento in cui il Comitato avrà curato tale adempimento, la verifica della regolarità del vettore "con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi" potrà e dovrà essere effettuata esclusivamente in base a queste modalità.
L'attivazione del portale, inizialmente prevista per il primo ottobre 2015, è stata recentemente differita al 16 novembre di questo stesso anno, dopo che la fase sperimentale (nel corso della quale è stato possibile accedere ad una versione semplificata e incompleta del portale solo per i vettori), iniziata il 28 luglio u.s., è stata prorogata.
2. Il portale del Comitato
Il portale consentirà di effettuare verifiche molto più complete ed esaustive di quelle possibili con l'esame del DURC del vettore, in quanto, secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Albo, attraverso la sua consultazione si "potrà verificare la regolarità della propria posizione con riferimento all'iscrizione all'Albo, alla Camera di Commercio, al REN (ove richiesto), al pagamento della quota annuale di iscrizione, alla regolarità contributiva per come attestato in via telematica da INPS e INAIL. Potrà anche verificare il proprio parco veicolare, per controllarne la corrispondenza con quanto presente nel sistema, e la copertura assicurativa dei veicoli sulla base delle indicazioni fornite da ANIA. Infine, a breve, sarà anche disponibile il dato relativo al numero dei dipendenti di ciascuna impresa ed alle relative qualifiche professionali, comunicati dal Ministero del Lavoro attraverso il sistema UNILAV", avendo quindi a disposizione una fotografia attendibile e completa della reale situazione del vettore.
A regime la consultazione dei dati dovrebbe essere estremamente snella, in quanto nella scheda relativa ad ogni vettore comparirà, accanto alle singole voci prese in considerazione, un indicatore che potrà assumere colore verde o rosso, a seconda della condizione di regolarità o di irregolarità in cui versa il vettore.
Se da un lato questo strumento consentirà quindi al committente di poter finalmente effettuare verifiche efficaci sulla reale situazione dei vettori di cui si avvale (fermo restando che sarà in ogni caso impossibile verificarne la regolarità sotto un profilo retributivo), dall'altro impone alla committenza un ulteriore onere, imponendogli di effettuare verifiche periodiche di dati che, a rigori, sarebbe opportuno venissero effettuate dalla pubblica autorità, cui competerebbe il controllo sullo svolgimento regolare delle attività imprenditoriali.
3. Conseguenze della mancata verifica
Il committente che non esegue la verifica ai sensi della normativa sopra richiamata, "è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento" (comma 4 ter), e, ma solo nel caso in cui il rapporto con il vettore non sia disciplinato da un contratto scritto, "assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada ... commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito".
In considerazione del particolare rigore che permea la corresponsabilità introdotta da questa normativa, è opportuno che il committente verifichi con cadenza almeno mensile la regolarità dei vettori di cui si avvale, in modo tale da avere a disposizione un quadro aggiornato delle loro posizioni ed evitare quindi l'esposizione a qualsiasi rischio.
È opportuno ricordare che il regime di corresponsabilità committente – vettore non trova applicazione unicamente per quanto concerne la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa, ma involge anche le sanzioni comminate all'autotrasportatore per la violazione di norme diretta a tutelare la sicurezza della circolazione stradale nonché la mancata remunerazione dei subvettori.
È quindi fondamentale ricorrere a documenti contrattuali adeguati, sia nel caso in cui il rapporto con il fornitore di servizi debba essere qualificato come mero trasporto, sia nel caso di contratto di logistica (cui sarà in ogni caso applicabile la disciplina dell'appalto, nonché quella del trasporto) al fine di circoscrivere le responsabilità che fanno carico al committente.
Il contratto scritto costituisce infatti l'unico strumento attraverso il quale la committenza può mitigare gli effetti di una disciplina sicuramente penalizzante perla sua posizione, individuando con esattezza compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella catena logistica.

