La Formazione “obbligatoria” in materia di utilizzo dei Cronotachigrafi digitali
Anche in questo articolo ritorno sul tema della Formazione del personale, come passaggio necessario per la crescita delle imprese di trasporto; essa è “conditio sine qua non” per l’applicazione del Sistema di sicurezza sul lavoro.
Spesso mi sono divertito a misurare il miglioramento delle performances ed il rispetto delle regole di Buon Senso e Sicurezza, prima e dopo sessioni di formazione mirata agli autotrasportatori: i risultati sono entusiasmanti. Il livello di responsabilità delle persone sale enormemente; insieme all’attenzione crescono anche le prestazioni.
Detto ciò, in questo articolo faccio particolare riferimento all’obbligo della formazione per l’uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico sancito dal n. 215 del 12/12/2016 ad integrazione del regolamento europeo UE 165/2014 dove già si leggeva dell’obbligo per le imprese di autotrasporto di garantire per i propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate, all’art. 33: “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.
Chi può garantire la formazione efficiente ed efficace?
Oltre alle autoscuole ed alle stesse imprese di trasporto, la formazione è demandata:
- agli enti definiti come “soggetti attuatori” dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, agli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
- agli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5t. di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
- alle imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.

Gli ultimi tre punti sottolineano come, oggi, si presti massima attenzione alla qualità della formazione erogata; gli enti accreditati sono passati al vaglio dal Ministero dei Trasporti e subiscono continui audit che attestano l’allineamento con le richieste del Ministero stesso.
Di pari livello, ovviamente, deve essere la qualità dei Docenti che, materialmente, svolgeranno le lezioni in aula; essi devono essere muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’intervento formativo ed appositamente abilitati. Andando oltre la mera abilitazione, è evidente che l’obbiettivo del docente è quello di “lasciare il segno”, cioè di avere la capacità di sensibilizzare gli autisti ed i loro datori di lavoro all’importanza di un corretto utilizzo del cronotachigrafo con l’obbiettivo prioritario di potere gestire il tempo di lavoro in maniera ottimale.
Le competenze che devono essere sviluppate durante la formazione riguardano:
- tutta la Normativa cogente (Regolamento (UE) n. 165/2014 con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15 - Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06.
- Disciplina dei tempi di guida e di riposo.
- L’importanza del tachigrafo e l’Obbligo del suo utilizzo; eventuali Esenzioni.
- Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Le tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Il tachigrafo digitale. L’Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale.
- Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
- Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
L’avere formato i propri dipendenti secondo il D.D. Prot. 215 del 12/12/2016 (durata minima 8 ore, validità 5 anni con ottenimento di attestato di frequenza della validità di 5 anni) equivale a dimostrare di avere rispettato gli obblighi dell’art. 33 del Reg. 165/2014/UE.
Ovviamente la formazione non basta!
Le imprese devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente le istruzioni sulle norme di comportamento a cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo. È fondamentale, da parte del datore di lavoro, il monitoraggio del rispetto delle regole acquisite. A tal proposito devono essere effettuate verifiche periodiche sull’attività dei conducenti almeno ogni 90 giorni (che si traduce nello scarico dei dati del tachigrafo ogni 90 giorni e comunque sempre prima che l’autista lasci l’impresa); l’impresa rilascia un resoconto scritto ogni 90 giorni che deve essere controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell’impresa per almeno 1 anno.
