EPR e PPWR in magazzino: cosa cambia davvero per la logistica e-commerce
Fino a poco tempo fa, in un magazzino e-commerce, “essere in regola con gli imballaggi” voleva dire una cosa sola: stampare il codice materiale giusto sulla scatola — PAP 20 per il cartone, HDPE 02 per il polietilene — e andare avanti. Da agosto 2026 la faccenda si è complicata, e non di poco. Chi si occupa operativamente di packaging — formati scatola, materiali di riempimento, imballi per SKU — si trova ora in mezzo a due normative diverse, che vengono confuse spesso, ma rispondono a due domande completamente diverse.
Due normative, due domande diverse
Il Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, risponde alla domanda “come deve essere fatto un imballaggio”: quanto spazio vuoto può contenere, se è riciclabile, se rispetta certi limiti su sostanze come i PFAS. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è pienamente applicabile dal 12 agosto 2026. Essendo un regolamento e non una direttiva, vale identico in tutta l’Unione, senza passare da leggi nazionali di recepimento.
La responsabilità estesa del produttore, l’EPR, risponde a una domanda diversa: chi deve registrarsi, dove, e cosa deve dichiarare per finanziare la raccolta e il riciclo di quello che ha messo sul mercato. Qui il PPWR armonizza solo i principi generali — gli adempimenti pratici restano nazionali, Paese per Paese, con un registro e un’autorità diversi in ognuno.
Per chi lavora in magazzino la distinzione non è accademica. Tocca due parti diverse del lavoro: la prima è una scelta di progettazione (che scatola, che materiale), la seconda è una questione di dati. E i dati, spesso, li ha già il magazzino, prima ancora che arrivino a chi si occupa della parte legale.
Il magazzino ha i dati, anche se non fa la registrazione
Chi si registra materialmente per l’EPR — di solito — è chi gestisce l’azienda, non il reparto logistico. Ma i numeri che servono per la dichiarazione periodica (quanti chili di cartone, quanti di plastica, quanti di carta da riempimento sono stati immessi sul mercato in un anno) nascono in magazzino, non in un foglio Excel dell’ufficio marketing.
È qui che nasce un problema molto pratico e piuttosto comune: l’azienda si registra formalmente, arriva il momento della dichiarazione annuale, e i numeri non ci sono — perché nessuno li ha mai tracciati per materiale e per peso, solo per volume o per pacchi spediti. Chi gestisce un magazzino oggi ha quindi un motivo in più, oltre al solito discorso su peso volumetrico e costi di spedizione, per iniziare a registrare formato scatola, materiale di riempimento e peso per singola referenza. Tra qualche mese quel dato potrebbe non essere più solo “utile da avere”, ma richiesto da qualcuno.
Due esempi concreti: Italia e Germania
In Italia il riferimento è CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), sotto la vigilanza del MASE. Non esiste una soglia minima sotto cui l’adesione non serve: un singolo imballaggio fa scattare l’obbligo, con l’unica eccezione di un regime forfettario per chi ha un Contributo Ambientale annuo sotto i 200 euro. Per un e-commerce italiano l’Italia è il mercato domestico, quindi è quasi sempre il primo punto da verificare, non l’ultimo.
In Germania cambia parecchio. Il riferimento non è più il VerpackG ma il VerpackDG (Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz), che dal 12 agosto 2026 ha preso il posto della vecchia legge per adattare il diritto tedesco al PPWR. Chi spedisce anche un solo pacco a un consumatore tedesco è “produttore” per definizione, senza soglia minima, e deve registrarsi su LUCID (il registro gestito da ZSVR) e firmare un contratto con un sistema duale — la registrazione da sola non basta. Il dettaglio che sorprende sempre chi lo scopre per la prima volta: LUCID è un registro pubblico, quindi anche un concorrente può controllare se un’azienda è in regola. Le sanzioni arrivano fino a 200.000 euro per caso, e la dichiarazione annuale ha scadenza fissa al 15 maggio.
L’effetto collaterale positivo del right-sizing
C’è un punto che vale la pena notare, perché è una buona notizia in mezzo a tanti nuovi adempimenti: chi ha già lavorato sui formati scatola per ridurre il peso volumetrico — quindi per pagare meno ai corrieri — si ritrova quasi per caso un passo avanti anche sul PPWR. Il regolamento fissa un tetto del 50% di spazio vuoto nella scatola (cuscini d’aria, carta di riempimento e pluriball compresi nel calcolo), obbligatorio dal 1° gennaio 2030, con il metodo ufficiale di calcolo che la Commissione deve pubblicare entro il 12 febbraio 2028. Non è lo stesso obiettivo del risparmio sui corrieri, ma la direzione tecnica — meno aria dentro la scatola — è identica.
Da dove iniziare, in concreto
Non serve rifare tutto subito. Ha senso muoversi su quattro fronti, in ordine più o meno di urgenza:
- Mappare i materiali di riempimento e i formati scatola oggi in uso, con il peso medio per materiale — non solo per pacco.
- Verificare se l’azienda è già registrata nei Paesi dove spedisce di più, partendo da quelli senza soglia minima (Italia, Germania, Francia e Spagna sono tra questi).
- Iniziare a tracciare peso e tipo di materiale per spedizione, anche solo con un foglio di calcolo per ora — meglio un dato grezzo oggi che nessun dato tra un anno.
- Segnare le scadenze di dichiarazione dei mercati principali: in Germania, per esempio, il 15 maggio è una data da avere già in calendario.
Il rischio più concreto, per chi lavora in un magazzino e-commerce, di solito non è sbagliare la scelta del materiale di riempimento. È arrivare al momento della dichiarazione e scoprire che i dati richiesti semplicemente non esistono, perché nessuno li ha mai raccolti. E quello, a differenza delle soglie e delle scadenze nazionali, dipende soltanto da quando si inizia a tracciarli.
Per un quadro Paese per Paese più completo — soglie, sanzioni, scadenze — la guida Cos’è l’EPR: guida completa per chi vende online su Ecomera entra nel dettaglio di ogni mercato. Sulla Germania nello specifico, con l’approfondimento su LUCID, sistema duale e rappresentante autorizzato, c’è EPR Germania (VerpackG): guida per e-commerce italiani.
Contenuto a scopo informativo. Non ha valore legale e non sostituisce la consulenza di un professionista o di un avvocato. Le normative EPR sono in evoluzione: verificare sempre lo stato aggiornato presso le autorità competenti del Paese di destinazione.
