I Tribunali di merito interpretano la sentenza della Corte di giustizia UE in data 4 settembre 2014
1. Introduzione
Nell'ultimissimo periodo alcuni tribunali di merito hanno applicato i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con la pronuncia sopra richiamata, respingendo conseguentemente le richieste dei vettori dirette a conseguire differenze tra gli importi percepiti in corso di rapporto e quanto sarebbe stato in ipotesi dovuto facendo applicazione dei c.d. costi minimi di cui all'art. 83 bis del D.L. 112/08.
La giurisprudenza prevalente afferma infatti che la sentenza della Corte di Giustizia UE in data 4 settembre 2014 ha sancito l'illegittimità dell'intero sistema dei c.d. costi minimi (a prescindere dall'individuazione del soggetto chiamato ad elaborarli), in quanto la disciplina di cui all'art. 83 bis, oltre a non trovare giustificazione negli scopi dichiaratamente perseguiti, "è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno", con "l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato FUE";
Costituiscono espressione di questo orientamento le seguenti ordinanze, con le quali è stata affrontata la questione attinente alla provvisoria esecutorietà di alcuni decreti ingiuntivi emessi ad istanza di vettori che hanno rivendicato la mancata applicazione dei costi minimi:
- Tribunale di Cagliari in data 11 settembre 2014;
- Tribunale di Mantova in data 2 ottobre 2014;
- Tribunale di Salerno in data 12 novembre 2014;
- Tribunale di Parma in data 26 novembre 2014;
- Tribunale di Parma in data 15 dicembre 2014;
- Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2015;
- Tribunale di Sassari in data 18 febbraio 2015;
- Tribunale di Brescia in data 13 marzo 2015;
- Tribunale di Ravenna in data 16 aprile 2015.
2. Le pronunce del Tribunale di Alessandria
Più recentemente il Tribunale di Alessandria (in data 16 luglio 2015) ha emesso due sentenze, in procedimenti nei quali il committente era assistito dal nostro studio, revocando in entrambi i casi il decreto ingiuntivo precedentemente emesso a favore del vettore.
Il Tribunale di Alessandria ha al proposito osservato che «con sentenza del 4 settembre 2014, pronunciata nelle cause riunite da C 184/13 a C 187/13, C 194/13, C 195/13 e C 208/13, la Corte di Giustizia ha stabilito che "l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati".
Nella motivazione la Corte ha evidenziato che la riscontrata violazione, da parte dell'art. 83 bis d.lgs. n. 112/2008, del principio di concorrenza, come garantito dagli artt. 101 TFUE e 4 paragrafo 3 TUE, è nella fattispecie riconducibile:
- sia alla particolare composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio e all'assenza di criteri legislativi idonei a garantire che i componenti dell'organo operino nel rispetto dell'interesse pubblico che la legge dichiara di perseguire di talché "l'Osservatorio è da considerarsi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE quando adotta decisioni che determinano i costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto quali quelle in parola" (paragrafo 41 della motivazione);
- sia alla predeterminazione dei costi, operata dall'art. 83 bis d. l. n. 112/2008, che concretizza una illegittima "determinazione orizzontale di tariffe imposte" (paragrafo 43 della motivazione) in quanto non giustificata da un motivo legittimo; la disciplina nazionale, infatti, è inidonea ai fini del perseguimento della tutela della sicurezza stradale assunto dal legislatore nazionale quale dichiarata finalità della predeterminazione dei costi dell'autotrasporto».
In entrambi i procedimenti il Tribunale ha quindi concluso che «in base ai pacifici principi generali in materia, deve essere disapplicata la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e che non può essere applicata la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente», revocando quindi «il decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, sulla base di una norma contraria all'ordinamento comunitario».
3. Conclusioni
Il risultato conseguito dal nostro studio con queste pronunce è estremamente significativo e confortante, in quanto conferma l'interpretazione che da sempre propugniamo della sentenza della Corte di Giustizia UE più volte sopra richiamata e costituiscono espressione dell'orientamento ampiamente prevalente in base al quale i giudici comunitari hanno voluto, con la loro pronuncia, cancellare l'intero sistema dei costi minimi.
Alle stesse conclusioni è anche recentemente giunto il tribunale di Reggio Emilia, con due pronunce rese rispettivamente a marzo ed a maggio, analogamente motivate.
Sono queste le prime pronunce definitive di cui si abbia notizia in questa materia dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE ed è confortante notare come l'interpretazione fornita dai giudici di merito appaia univoca, eliminando ogni possibile residuo dubbio sull'effettiva portata della decisione comunitaria.
Il nostro studio si sta attivando nei numerosi procedimenti in cui è impegnato in questa materia per ottenere risultati analoghi, mettendo a disposizione della propria clientela la sua esperienza del settore.