Le regole per i carrelli nel tempo
1) Per inquadrare correttamente i carrelli presenti sul mercato è opportuno ricordare innanzitutto i vari periodi di vigenza legislativa/normativa che si sono susseguiti nel tempo in merito ai carrelli:
- 1.1 Fino a settembre 1991: DPR 547/55 – Circolare del Ministero del Lavoro 9/79 del 1° febbraio 1979 N. 9 – Codice di Sicurezza FEM; si tratta di carrelli senza alcuna marcatura e senza obbligo alcuno di certificazioni o dichiarazioni;
- 1.2 Da settembre 1991 a settembre 1996: D.Lgs 304/91 (di attuazione della Direttiva 86/663/CEE); si tratta dei carrelli marcati “ε“ ed accompagnati a corredo da Certificato di Conformità;
- 1.3 Da settembre 1996: DPR 459/96 (regolamento di attuazione della Direttiva Macchine 98/37/CE) e Norme Europee Armonizzate di prodotto; si tratta dei carrelli marcati “CE” ed accompagnati a corredo da Dichiarazione CE di Conformità;
- 1.4 5 dicembre 1998 — data di riferimento (indicata nell’art. 3-comma 3 del D.Lgs.359/99) per l’adeguamento dei carrelli in merito alle cinture di sicurezza;
- 1.5 Da gennaio 2010: D.Lgs.17/10 (di attuazione della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE), si tratta dei carrelli marcati “CE” ed accompagnati a corredo da Dichiarazione CE di Conformità.
2) In ogni caso va ricordato che nel tempo le nuove regole non sono mai state retroattive a carico del Costruttore. Si è parlato di adeguamento – ma a carico del Datore di Lavoro – solo per quanto riguarda i “sistemi di trattenimento operatore/cinture di sicurezza” di cui all’art. 3, comma 3 del D.Lgs.359/99 e per i carrelli già messi a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998.
3) In merito alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il legislatore – sempre con il D.Lgs. 359/99 – ha però indicato al Datore di Lavoro anche i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature stesse da parte dei lavoratori.
Ed il D.Lgs. 81/2008/Testo Unico ha recentemente ripreso tali prescrizioni – sempre solamente per i carrelli costruiti in assenza di direttive CE e di cui al precedente punto 1.1 – prescrivendo che i carrelli medesimi rispettino i seguenti requisiti costruttivi (riportati nell’allegato V), naturalmente se esiste un rischio corrispondente:
- Contrassegni sui dispositivi di comando (Punto I/2.1);
- Le eventuali fuoriuscite di gas di scarico sotto cofano (termici) e le fuoriuscite di vapori batteria all’interno di cabine chiuse (elettrici) devono prevedere appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte (Punto I/4.1);
- Protezioni – in particolare a livello di gruppo di sollevamento – dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati (Punto I/6.1);
- Sicurezza cofani per termici (“Se, quando il cofano motore è aperto, ci sono parti in movimento non protette all’interno del vano motore, l’accesso al vano deve essere possibile solamente per mezzo di una chiave o di attrezzi oppure di una maniglia di sblocco posta all’interno della cabina dell’operatore, la quale deve essere chiudibile”) (Punto I/6.1);
- Protezioni di parti a temperatura elevata quali gli scarichi dei termici (Punto I/8.1);
- Contaore funzionante (Punto I/9.3);
- Indicazioni di tensione/corrente per elettrici (Punto I/9.4);
- Dispositivo di trattenuta dell’operatore (Punto II/2.5);
- Chiave specifica di avviamento (Punto II/2.6 a);
- Targhette di carico (Punto II/3.1.3);
- Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento nonché di illuminazione del campo di manovra quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo (Punto II/3.1.7);
- Posto di guida ergonomico e sicuro sia in fase di accesso che di regresso (Punto II/3.1.13);
- Tetto di protezione posto di guida (Punto II/3.1.13);
- Protezione contro azionamenti accidentali leve distributore idraulico (Punto II/3.1.14);
- Cancelletti non apribili in quota (Punto 4.1/b – solo per Carrelli da Magazzino ed ove necessario per specifici impieghi);
- Dispositivo per discesa di emergenza a partire da elevazioni superiori a 2500mm (Punto 4.1/d – solo per WH).
4) Ma tali requisiti, in termini di salute e sicurezza, non sono sufficienti – per i carrelli non recanti le marcature CE o ε di cui ai punti 1.1 e 1.2 – a tranquillizzare il Datore di Lavoro. Infatti:
- Le emissioni dei termici non sono assolutamente sotto controllo ed è impossibile sistemarle;
- Anche gli elettrici sono indirettamente non ecologici quale conseguenza di consumi e rendimenti superati;
- a rumorosità dei termici è difficilmente conciliabile in termini vantaggiosi con le prescrizioni di cui al Tit. VIII – Capo II del D.Lgs. 81/08 relativamente all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
- Le vibrazioni di termici ed elettrici sono difficilmente conciliabili in termini vantaggiosi con le prescrizioni di cui al Tit. VIII – Capo III del D.Lgs. 81/08;
- La stabilità in curva è decisamente critica a causa dei baricentri generalmente “alti”;
- L’ergonomia del posto guida è decisamente negativa a cominciare dalle difficoltà di accesso per l’altezza della pedana.
Oltretutto:
- Per la maggior parte i carrelli sarebbero difficilmente adeguabili alle richieste della Regione Toscana – di cui alla Lista di Controllo Carrelli Industriali Semoventi – quali:
- dispositivo a doppio consenso per leve che comandano pinze;
- blocco del movimento del mezzo e della manipolazione del carico in assenza dell’operatore;
- ergonomia e sicurezza del posto guida;
- adeguato sistema di trattenimento operatore in considerazione – secondo la Regione Toscana – dello scarso livello di accettabilità delle cinture;
- La maggior parte risulta priva di Manuali U&M;
- I più vecchi (e risultano in esercizio carrelli con anzianità oltre i 35 anni!!) possono risultare anche pericolosi in quanto più volte riparati e rimessi in funzione utilizzando con i particolari di ricambio più disparati:
- nuovi sollevatori e gommature;
- nuove motorizzazioni;
- azionamenti elettronici al posto di quelli elettrici;
- Molti carrelli – anche marcati CE – sono stati assoggettati da parte dell’utilizzatore finale a:
- modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione;
- variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore;
- abbinamento con attrezzature non previste dal costruttore o con marcature non compatibili (INAMMISSIBILE: carrello non marcato + attrezzatura marcata) e senza autorizzazioni del costruttore;
- applicazioni di cinture di sicurezza senza tener conto delle problematiche strutturali connesse.
5) Poiché resta naturalmente a carico degli utilizzatori/datori di lavoro l’obbligo giuridico di mantenere la macchina in buone condizioni di manutenzione e provvedere agli adeguamenti di sicurezza richiesti per il relativo utilizzo nel contesto della propria realtà operativa (D.Lgs. 81/2008 art. 71/comma 1), in base a quanto sopra espresso è più che evidente per i datori di lavoro medesimi l’opportunità di procedere con un primo “controllo periodico” del carrello unitamente alla compilazione del “Libretto per la verifica” di cui alla Linea Guida Ispesl.
Sulla base delle risultanze potranno rendersi conto dello stato del carrello in termini di sicurezza globale ed eventualmente richiedere un preventivo di adeguamento tenendo conto che gli interventi su carrelli troppo anziani possono riservare spiacevoli sorprese (ad esempio: una volta sistemato il sollevatore si può rompere a fatica il telaio).