Una breve guida per la compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi, chi ha l'obbligo di redigerlo e quali sanzioni si rischiano?
La campagna SicuraMente fa il punto sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), una relazione obbligatoria, redatta secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, che dev'essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame dagli organi di controllo. Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni che possono causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali.
Chi deve averlo?
Il DVR deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva (o in assenza di unità operative, per la sola sede legale), entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, in ogni situazione lavorativa in cui operi almeno un addetto, purché distinto dal datore di lavoro stesso, e indipendentemente dalla sua tipologia contrattuale e dalla forma di compenso. È obbligatorio per tutte le Aziende, Liberi professionisti, Negozi, Uffici, ecc.
Il D.Lgs. 81/08 prevede l'esistenza del Documento di Valutazione Rischi Standardizzato (DVRS), un modello univoco che alcune categorie di aziende possono sfruttare per la compilazione del DVR. Nello specifico:
- Le aziende che hanno fino a 10 dipendenti devono utilizzare le procedure standardizzate. Vengono escluse le aziende elencate dall'art. 28, DLgs 81/08 e che presentano particolari gradi di rischio (centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio, impianti nucleari, industrie di esplosivi o munizioni).
- Le aziende che hanno fino a 50 dipendenti possono utilizzare le procedure standardizzate, oppure seguire la procedura classica prevista dall'art. 28 DLgs 81/08. Anche in questo caso vengono escluse aziende con rischi particolari (v. categorie sopra).
Come redigere il DVR?
Molto schematicamente, ricordiamo le principali regole previste dall'art. 28 del Testo Unico:
1. La valutazione "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Sono citati i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, e i rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il DVR deve avere "data certa", contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, e specificare i criteri adottati per la valutazione stessa indicando le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione.
3. Deve prevedere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
4. Deve individuare:
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- le procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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5. Il DVR deve riportare l'indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
6. Deve rispettare tutte le altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel Testo Unico.
In base all'art. 17, il Datore di Lavoro – oltre all'obbligo di eseguire la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR – ha quello di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Tali obblighi sono non delegabili.
Quali sanzioni si rischiano se non si dispone del DVR?
In caso di violazioni nella redazione del DVR (art. 55, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:
- Per omessa redazione del DVR, violazione art. 29, c.1, l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc...
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista un'ammenda da € 2.000 a € 4.000
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
Interessante sapere inoltre che una corretta e aggiornata stesura redazione del DVR aziendale è obbligatoria per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.