Contratti autotrasporto: data certa, cosa è cambiato?
A decorrere dal 1° aprile 2016 gli uffici postali non forniscono più il servizio di data certa postale: come attribuire tale elemento ad un contratto di autotrasporto?
L'articolo 6 del D. Lgs. 286/05 (rubricato "Forma dei contratti") prevede espressamente al comma 1 che "il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".
Il contratto di autotrasporto pertanto, pur essendo un contratto a forma libera, deve essere preferibilmente stipulato in forma scritta e, qualora le parti si accordino per l'adozione di questa forma, deve avere data certa.
Ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ. (rubricato "efficacia del contratto") "il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge", mentre " ... non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge".
La data apposta in una scrittura privata ha quindi effetto per le parti che la sottoscrivono, mentre non assurge a prova dell'effettivo momento di formazione del documento rispetto ai terzi, essendo necessario, a tal fine, un elemento ulteriore, suscettibile di attribuire "certezza" in ordine all'esistenza del documento stesso in un dato momento storico.
Ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. ("Data della scrittura privata nei confronti dei terzi") "la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
L'autocertificazione postale di cui all'art. 8 D.Lgs. 261/99 ("é consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore") è stata per lungo tempo considerata un "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento", in quanto l'apposizione del timbro da parte dell'impiegato postale e la sua sottoscrizione sono state considerate elemento sufficiente per attribuire data certa al documento.
In realtà il sistema non fornisce alcuna certezza, in quanto sarebbe stato possibile fare timbrare dall'ufficio postale anche fogli bianchi, da riempire successivamente con il testo di un determinato contratto, con l'effetto di retrodatarlo.
Con l'avvento delle nuove tecnologie sono stati forniti strumenti ben più efficaci, sicuri ed economici per attribuire data certa ad un documento.
In particolare, l'articolo 48 del D. Lgs. 82/05, comma tre, preveder, relativamente alla pec, che "la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche".
L'invio di un documento a mezzo pec attribuisce quindi data certa allo stesso per espressa previsione normativa, contrariamente a quanto accadeva con l'autoprestazione postale, con la quale non si conseguiva lo stesso effetto con certezza, ma solo attraverso un ragionamento, peraltro fallace.
È ben vero che con la pec si attribuisce data certa alla copia del contratto e non al documento originale (per ottenere questo effetto rispetto al documento originale sarebbe necessario redigerlo in forma elettronica e sottoscriverlo digitalmente) ma questo limite è di poco conto, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ. "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Sulla base di questa norma, in pratica, nei procedimenti giudiziari si producono sempre e solo copie dei documenti, cosicché anche nel caso di un contenzioso in materia di trasporti si produrrebbe la copia del contratto.
In caso di (improbabili) contestazioni, sarebbe poi agevole verificare come la copia in pdf corrisponda esattamente all'originale sottoscritto dalle parti, superando ogni problema.
In sostanza l'utilizzo di pec per attribuire data certa ad un documento è attualmente la soluzione più idonea, economica e sicura, di gran lunga superiore, sotto tutti questi profili, all'impiego dell'autoprestazione postale.
A decorrere dal 1° aprile 2016 in ogni caso gli uffici postali non forniscono più il servizio di data certa, in precedenza ampiamente utilizzato dagli operatori del settore per attribuire tale elemento ai contratti di autotrasporto, cosicché attualmente è necessario ricorrere alla pec (e/o alla marcatura temporale) per soddisfare questa esigenza, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla maggiore efficacia degli strumenti da ultimo indicati.
Il nostro studio è come sempre a disposizione per fornirvi ogni ulteriore approfondimento e chiarimento, nonché per assistervi nella difesa dei vostri diritti e nella redazione dei contratti, mettendo a vostra disposizione tutta la sua competenza ed esperienza.

