Responsabilita’ del Datore di Lavoro in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro
Quando la tutela oltrepassa i confini della ragionevolezza previsti dal dettato costituzionale
Si rende doveroso un commento alla recentissima sentenza emessa in data 15 ottobre 2014 dalla Corte di Cassazione – IV Sezione penale, n. 43168 – in tema di responsabilità datoriale per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il caso in commento è stato portato all'attenzione della Suprema Corte a seguito di un evento piuttosto singolare poiché, quest'ultimo, vedeva coinvolto un soggetto estraneo all'attività aziendale.
Nello specifico, protagonista della vicenda fattuale era un minore che, introdottosi con amici in un cantiere edile in una sera del maggio 2002 - mediante un accesso trovato fra le recinzioni del medesimo -, perdeva la vita cadendo da un lucernaio aperto in quello che sarebbe stato il solaio dell'edificio.
Al momento dell'accaduto il cantiere era fermo e nessun soggetto dell'impresa edile era presente in loco. Purtroppo, invero, nonostante il tempestivo soccorso degli amici, il ragazzo non riusciva a superare il trauma cranico subito e si configurava, pertanto, in capo al datore di lavoro nonché responsabile sicurezza della società summenzionata, il reato di omicidio colposo.
Si legge nel corpo della sentenza de qua che le norme di prevenzione possono essere distinte in due macro aree. Le prime, di carattere oggettivo, inerenti alle misure di tipo generale, da applicarsi a qualsiasi destinatario (ne sono un esempio i precetti relativi all'uso delle attrezzature di lavoro); le seconde, invero, di carattere soggettivo, indirizzate a una tipologia specifica di soggetti.
Muovendosi da tali considerazioni, la Corte ne desume che il datore di lavoro è sempre responsabile e lo è per qualsiasi soggetto che entri in contatto con le pertinenze e le dotazioni della propria impresa e, dunque, anche per coloro che ne sono estranei. Questa scelta deriva dal fatto che "la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definita su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla fonte di pericolo".
La sentenza esaminata crea sicuramente un precedente giurisprudenziale di rilievo che, peraltro, ribadisce ancora una volta come il datore di lavoro (o il dirigente con delega specifica in materia di prevenzione e sicurezza facente le sue veci) ricopra sostanzialmente una funzione di "garanzia" anche per gli infortuni occorsi a terzi.
In una realtà sempre più normativamente stringente, ancora una volta, si evidenzia dunque la necessità di adottare maggiori presidi avendo a riguardo l'alea di rischio correlata all'attività imprenditoriale complessivamente considerata "e non ad una aprioristica omnivalente alternativa rischio lavorativo/extralavorativo".
Ed in ragione di ciò, non sarà sufficiente una valutazione meramente connessa ai rischi che il "lavoro" racchiude, bensì sarà imprescindibile avere riguardo anche alla tutela dei non-lavoratori.
Esemplificando tale concetto, quindi, risulterà chiaro come una trascuratezza nella recinzione summenzionata sia stata determinante per rafforzare nella Suprema Corte il convincimento che il datore di lavoro della società edile non poteva essere esente da colpevolezza per il sinistro verificatosi.

