(ANF) Assegno al Nucleo Familiare
Nuova modalità di presentazione della domanda
La domanda di assegni familiari è stata telematizzata per tutti i dipendenti del settore privato non agricolo. Ciò significa che dal 1° aprile 2019 i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI
Il lavoratore dovrà infatti presentare la domanda esclusivamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:
- online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
- tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.
Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.
Riepilogando, a partire dal 1° aprile 2019 la situazione sarà la seguente:
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, (comprese le domande relative al periodo 1/7/2018 al 30/06/209) il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Dal 1° di aprile 2019 non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, Il datore di lavoro dovrà prendere visione degli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati sulla base del nucleo familiare e dei redditi percepiti, accedendo ad una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
In calce alla Circolare n. 45/2019, l’Istituto rinvia all’emanazione di nuovi e ulteriori messaggi i chiarimenti circa le modalità di compilazione del flusso Uniemens nel caso di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati, nonché per le caratteristiche dell’utility tramite la quale sono messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti.
In questo delicato momento transitorio della normativa, il GRUPPO CENTRO PAGHE, può supportare e fornire ulteriori chiarimenti in merito sia alla tua Azienda sia come servizio per i tuoi dipendenti.